Lo Spid per le persone giuridiche o BUSINESS nasce al fine di soddisfare la domanda di autenticazione per gli operatori professionali o ( intendiamo tutti quegli operatori diversi dalle persone fisiche) ovvero per tutti quei soggetti che devono operare per conto terzi al fine di facilitare le transazioni digitali sia tra pubblica amministrazione e operatori professionali (B2G-Business to Government) sia nel rapporto tra privati (B2C, Business to Consumer; B2B Business to Business). Qui cerchiamo di dipanare alcuni dubbi e di fare un po’ di chiarezza sull’argomento anche se possiamo senz’altro affermare per semplificare al massimo: lo SPID per le persone giuridiche presenta ancora delle incertezze non tanto per la funzionalità quanto per il vantaggio che se ne può effettivamente trarre rispetto allo SPID tradizionale.
Lo Spid nasce esclusivamente come strumento di autenticazione e quindi riconoscimento per transazioni esclusivamente telematiche, ovvero tramite lo SPID la persona è riconosciuta dall’erogatore del servizio e sulla base di ciò tale soggetto può essere autorizzato a visionare le informazioni che lo riguardano o a compiere tutti gli atti con un ottimo livello di sicurezza (rischio furto identità più ridotto rispetto ad altri strumenti). Inoltre a differenza degli altri strumenti di autenticazione che si basano su certificati emessi da istituzioni pubbliche (CNS o CARTA IDENTITA’ ELETTRONICA), lo SPID nasceva per un uso esteso non solo nel rapporto Pubblico-Privato (B2G) ma anche nnei rapporti tra privati (B2C; B2B). Successivamente a distanza di qualche anno nasceva il cosidetto SPID BUSINESS ovvero quello destinato agli operatori professionali
Questo particolare SPID dovrebbe soddisfare una serie di bisogni che quotidianamente gli operatori professionali si trovano ad affrontare non solo nel rapporto (B2G), ma anche e soprattutto nel B2B e B2C.Vediamo cosa ci si aspetterebbe da uno strumento del genere:
- L’impresa che si collega ad un servizio telematico con lo SPID BUSINESS verrebbe immediatamente riconosciuta e verrebbe a sua volta riconosciuto il suo amministratore-rapp.te legale che esegue quella transazione e di conseguenza gli verrebbe proposto un transazione specifica per quella funzione
- Il cambio di rappresentante legale non dovrebbe comportare la necessità di rifare lo Spid per l’organizzazione ma solo quello di cambiare il codice fiscale del suo rappresentante
- Il rappresentante legale a sua volta devo poter delegare altre persone a determinate funzioni e quindi all’utilizzo dello spid per conto dell’impresa
- Se il rappresentante legale termina il suo mandato l’accesso dovrebbe essere inibito
- l’Agenzia delle Entrate o l’INPS dovrebbe riconoscere automaticamente il ruolo di quel soggetto che “entra” e gli consente di operare per conto dell’impresa senza che ci sia un processo di abilitazione preventivo
Questi sono alcune delle cose che uso si aspetterebbe se avessi uno SPID BUSINESS…ma le cose stanno così? Purtroppo no; almeno per adesso; ma le cose sono “working in progress” come si dice
Alla data attuale le certification autority che emettono lo SPID, e non tutte, hanno a disposizione due soluzioni
- una soluzione destinata ai professionisti ed ai titolare di partita iva identificato come SPID TIPO 3 o PROFESSIONAL
- un soluzione destinata alle persone giuridiche, ovvero ai rappresentanti legali delle società, questo tipo di spid è identificato come SPID TIPO 4 o SPID PER PERSONE GIURIDICHE
Noi diciamo che lo SPID come strumento di autenticazione digitale è decisamente meglio e lo è ancor di più per un soggetto che deve operare per conto terzi. Tuttavia ad oggi le differenza fra i due strumenti sono minime; vi rimandiamo a questo nostro articolo per approndire le differenze tra i diversi strumenti
Per descrivere cosa succede facciamo un esempio concreto. Chi scrive possiede lo SPID per persona fisica ed è l’amministratore della società; quando si collega all’Agenzia delle Entrate gli viene proposto se intende operare come Incaricato per conto della società o per se stesso; tuttavia questa “proposta” si verifica perchè a monte il sottoscritto si è presentato all’agenzia delle Entrate e si è fatto abilitare ai servizi telematici in qualità di rappresentate legale; se non lo avessi fatto il sistema dell’Agenzia delle Entrate non avrebbe potuto mettermi a disposizione l’accesso per conto della società ma solo per uso personale. Purtroppo il limite di oggi è proprio questo ovvero che il riconoscimento del ruolo non è automatico come dovrebbe essere.
Perchè il problema non è lo SPID ma le applicazioni che lo devono “riconoscere” e sono pochissime le applicazioni della pubblica amministrazione pronte, a questo si aggiungono altri aspetti di carattere giuridico e di conseguenza anche tecnico; vediamone alcuni:
- cosa succede nel caso di più rappresentanti legali di un singolo soggetto giuridico
- come gestire i casi particolari come i condomini che non sono soggetti giuridici ma che si comportano come tali
- come gestire la transazione di un rappresentante con un altro
- come gestire sul piano tecnico e procedurale eventuali delegati con poteri limitati
- come gestire quei rappresentati a tempo ma la cui data di scadenza non è certa ( esempio ci sono degli amministratori il cui mandato scade alla data di approvazione del bilancio, una data che non è fissa ma è potenzialmente mobile)
Innanzitutto bisogna evidenziare a scanso di equivoci che sul piano funzionale non ci sono differenze sul piano operativo nel senso che si possono fare le stesse cose con tutti e tre i tipi di SPID, ma allora quali sono le differenze.
Una prima sostanziale differenza è negli attributi legati allo SPID; infatti mentre lo SPID (PF) possiede come attributi solo i dati anagrafici della persona, quello destinato al Business incorpora delle informazioni legata proprio all’attività; esempio il Sig Tizio è un architetto, oppure il Sig. Caio è l’amministratore della società Alpha. Ovviamente mentre per lo SPID PF è sufficiente disporre del documento di identità e della tessera sanitaria e di un telefono; nel caso di un professionista bisognerà allegare anche la certificazione del proprio status esempio il tessero dell’ordine di appartenenza e nel caso dell’amministratore dovrà essere allegata la visura camerale ove è riportato il nome del titolare e la sua qualifica. Naturalmente un consigliere o un semplice socio che non ha poteri di rappresentanza non può richiedere lo SPID per Persone Giuridico (TIPO4). Ulteriori differenze riguardano la durata ed il costo
a) lo SPID PF è sostanzialmente illimitato ovvero è limitato dagli accordi tra i provider ed il governo; gli altri due tipi invece hanno una durata di un anno
b) Lo SPID persone fisiche è gratuito (attenzione non sono gratuiti i servizi di supporto per le procedure di riconoscimento ed attivazione, o gli SMS), gli altri sono a pagamento.
Inoltre più persone possono collegare il proprio spid alla società, ovviamente devono sempre essere iscritti nella visura camerale
Il vantaggio è legato a due fattori: innanzitutto di separare la parte personale a quella professionale, e nel fatto che le applicazioni delle pubbliche amministrazioni dovrebbero immediatamente riconoscere il ruolo del soggetto e quindi dare a questi la possibilità di operare in qualità di quel ruolo che rappresentano. Esempio se mi collegassi al catasto con uno SPID PF io posso vedere solo le informazioni che mi riguardano, ma se entrassi con quello di TIPO 3 e fossi un architetto il catasto mi riconoscerebbe come tale e mi consentirebbe di poter vedere anche le informazioni di altri soggetti o mi consentirebbe di inoltra una pratica catastale che sarebbe inibita anche al privato cittadino (esempio cambio destinazione d’uso). Giustamente ci si potrebbe chiedere ma questo già succede oggi; si ma oggi ogni amministrazione non è in grado di verificare in tempo reale se quel soggetto ha quella funzione, quindi la persona si deve prima qualificare-registrare presso quell’ente e poi può procedere; ad esempio se io fossi un amministratore di una società con lo SPID TIPO 4 dovrei essere in grado di autenticarmi e vedere le cose che riguardano la mia impresa senza la necessità di pre-registrarmi il che spesso comporta la necessità di andare in sede. In secondo luogo nel momento che io decado dalla carico, decadono anche tutti i diritti relativi a quella carica; senza uno strumento del genere io potrei operare anche se fossi decaduto
Lo stato nel corso di questi ultimi hanno ha fatto una serie di interventi legislativi tesi a dare impulso all’uso di queste tecnologie, a titolo puramente indicativo ricordiamo:
- Decreto semplificazione del Luglio 2020;
- Il blocco dei PIN da parte dell’INPS da Ottobre 2020
- Il blocco dei Pin da parte dell’Agenzia delle Entrate da Marzo 2021
- il Decreto Semplificazione 2 (77/2021 del Maggio 2021)
Tuttavia a parte i problemi disporre di un secondo SPID è sempre un ottima idea a prescindere dall’uso professionale e a maggior ragione a chi ne fa un uso professionale per separare le due cose. Purtroppo ad oggi ci sono dei limiti ma siamo certi che verranno superati.