Separarsi spendendo solo 16 Euro è possibile
Separarsi non è mai una scelta facile e non è certamente una passeggiata di salute, tuttavia mentre il dolore dei propri sentimenti si devono mettere in conto; i costi ingenti ed i tempi eccessivamente lunghi del processo civile sono poco tollerati, anzi risultano essere particolarmente “irritanti”. Ma perchè se due persone decidono liberamente di interrompere il proprio rapporto devono sostenere una tale tortura?
Ecco allora che lo stato ha messo a disposizione una legge poco conosciuta ma disponibile da molti anni e precisamente l’art 12 della legge 162 del 2014 la quale consente ai coniugi che vogliono separarsi, divorziare, modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, possono rivolgersi al Comune sottoscrivendo un accordo innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile, con l’assistenza facoltativa degli avvocati.
Quando è consentito separarsi in comune
Il matrimonio deve essere stato celebrato in forma civile o religiosa, se celebrato all’estero deve essere trascritto nei registri dello stato civile del Comune; se uno dei due coniugi è residente nel Comune della richiesta il matrimonio può aver avuto luogo anche in un diverso Comune, in caso contrario è competente solo il luogo dove questo è stato celebrato. Inoltre, non si devono avere figli minori di età, maggiorenni portatori di handicap grave, figli economicamente non autosufficienti. Nulla osta, invece, l’eventuale presenza di figli minori, portatori di handicap grave, maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti, non comuni ma di uno soltanto dei coniugi richiedenti.
L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale, a differenza della separazione consensuale che del divorzio, dove è possibile inserire, nell’accordo stesso, l’obbligo di pagamento di un assegno periodico a carico di uno dei coniugi.
Quali costi ci sono da sostenere
Se non ci si avvale di un avvocato o di un organizzazione come la nostra che può supportare le parti nella pratica, il costo è di € 16,00 (l’imposta di bollo)
Quali vantaggi
Questa procedura non necessita della presenza di legali, in quanto sono gli stessi coniugi che devono presentarsi obbligatoriamente davanti all’ufficiale dello Stato Civile per poter dichiarare il proprio accordo, oltre al costo esiguo della stessa.
Nei casi di separazione consensuale e divorzio congiunto, l’Ufficiale di Stato Civile provvederà immediatamente alla redazione dell’atto dichiarativo contenente l’accordo, iscrivendolo nei registri dello stato civile, ed inviterà le parti a comparire una seconda volta innanzi a se, fissando il relativo appuntamento non prima di trenta giorni, al fine di confermare le dichiarazioni di volontà contenute nell’accordo.
Se le parti non compaiono alla nuova data fissata, oppure se compaiono e non confermano l’accordo, questo perderà ogni valore; se invece compaiono e lo confermano, l’accordo diventerà esecutivo a tutti gli effetti di legge.
In ogni caso, l’Ufficiale di Stato Civile iscriverà nel registro dello stato civile sia la conferma dell’accordo, sia la mancata conferma, espressa o tacita.
Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, l’Ufficiale di Stato Civile provvederà immediatamente alla redazione dell’atto dichiarativo contenente l’accordo, che diventerà esecutivo e sarà iscritto nei registri dello stato civile a tutti gli effetti di legge senza necessità di comparire nuovamente.
Quindi, i principali vantaggi sono di natura economica, non essendo obbligatoria ma facoltativa l’assistenza di un legale, e di tempistica per concludere la procedura molto più celere che davanti ad un tribunale.
Ovviamente, a seconda del Comune di appartenenza, la disponibilità degli appuntamenti, necessari per questa tipologia di pratica, varierà e potrà subire delle dilatazioni temporali.
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Perchè affidarsi a BBSPRATICHE
La macchina amministrativa e burocratica Comunale a volte è più farraginosa di quella statale, anche semplicemente per prendere appuntamento o conoscere l’ufficio competente o dove questo è ubicato. Inoltre, per la procedura in oggetto è necessario prendere appuntamento con il Comune inviando contestualmente una domanda sottoscritta da entrambi i coniugi con allegata la documentazione richiesta. Per tali ragioni, è preferibile farsi assistere da personale qualificato, sia nella predisposizione ed invio della domanda, che nella fase di conclusione dell’accordo davanti all’ufficiale dello Stato Civile, potendo accompagnare i coniugi un nostro legale, qualora fosse richiesto.
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