Descrizione
- Descrizione dettagliata
- Informazioni da produrre
- Costi Aggiuntivi
- Tempistiche
- Requisiti
- Modalità pagamento
La SCIA è un adempimento amministrativo necessario per segnalare al comune l’avvio, la variazione di un’attività ed ovviamente anche la chiusura; la SCIA consiste in una comunicazione da parte del titolare (per le ditte individuali) o il rappresentante legale (per gli enti non commerciali e le società commerciali) al SUAP del comune. E’ da evidenziare che questo tipo di adempimento non è richiesto per tutte le attività.
Teoricamente con la SCIA l’impresa è autorizzata ad avviare l’attività senza dover aspettare l’approvazione da parte del comune; in realtà le cose sono ben diverse; perchè per poter trascrivere in camera di commercio l’attività ovvero per fare la dichiarazione inizio attività è necessario il protocollo rilasciato dal SUAP del Comune, protocollo che non è rilasciato immediatamente.
Inoltre per le attività a maggior complessità e dove gli impegni economici sono rilevanti è altamente sconsigliato partire prima di chiudere l’iter perchè qualora si riceva l’inibizione ovvero la chiusura i danni potrebbero essere ingenti.
Informazioni minima Visura camerale; Documento del titolare/Rapptelegale. Inoltre in relazione al tipo di attività ed a luogo di esecuzione provvederemo ad indicare la documentazione aggiuntiva necessaria
Si ci sono dei costi extra da sostenere che sono strettamente legati alla località ed al tipo di attività
E’ una procedura molto lunga e complessa e può richiedere da pochi giorni a diversi e questo perchè mentre per alcuni attività è sufficiente la mera comunicazione ed il rilascio del protocollo è abbastanza rapido; per altre invece i tempi di lavorazione dei comuni sono molto più lunghi. Raramente comunque è possibile fare una scia con tempi sotto i 10 giorni
In primo luogo il rapp.te legale deve possedere un dispositivo di firma digitale; inoltre bisogna rispettare 4 livelli di requisiti:
1) Requisiti di ordine Morale
Questi requisiti si riferiscono esclusivamente a condizioni soggettive dei titolari ovvero dei rapp.ti legali, dei direttori tecnici chiamati anche preposti
- non essere stato interdetto o inabilitato
- non essere stato condannato, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, per i seguenti delitti:
- delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria ed il commercio, ovvero per il delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte con provvedimento definitivo a norma del D.Lgs n. 159/2011, della L. n. 575/1965 e della L. N. 646/1982
- non essere sottoposto a provvedimenti antimafia
2) Requisiti di ordine professionale
A differenza dei requisiti di ordine morale quelli professionali non possono essere dettagliati in quanto dipendono dal tipo di attività che viene esercitata e sono qualità in possesso delle stesse figure che devono possedere i requisiti di ordine morale; esempio il titolare di un officina di riparazione auto devo possedere dei requisiti professionali che non deve invecee possedere se si apre un garage.
3) Requisiti tecnici-organizzativi
Anche questi non possono essere elencati in quanto dipendono dall’attività e riguarda prevalentemente i luoghi ove si esercita l’attività; a titolo indicativo e non esaustivo citiamo alcuni esempi
- Requisito di agibilità (non tutti i comuni lo richiedono ma oramai è una prassi)
- Requisito di destinazione d’uso (se il locale è accatastato come magazzino non posso metterci un bar)
- Requisiti sanitari (esempio un officina meccanica emette fumi e quindi necessario un impianto adeguato)
- Requisiti ambientali (esempio anti-incendio)
- Requisiti dimensionali
Ulteriore considerazione da fare è che per quanto attiene quest’ultimi requisiti essi possono essere diversi da comune a comune ed è per questo motivo che non possibile stilare un elenco preciso, inoltre per alcuni di questi potrebbero richiedere l’intervento di professionisti qualificati che “asseverano” il rispetto dei requisiti. Decisamente più facile invece il rispetto dei requisiti di ordine professionale in quanto è sufficiente presentare la documentazione; mentre per quanto attiene il requisito di ordine morale si tratta di autocertificazioni.
5. Incompatibilità
L’incompatibilità si verifica quando il rappresentante legale
a) assume un incarico che in conflitto con un altro incarico, esempio un agente di commercio sottoscrive un contratti agenzia con un impresa di cui è il rappte legale
b) quando l’impresa intende attivare due attività tra loro in conflitto o comunque non compatibili, un caso specifico è quello dell’agente immobiliare che intende commercializzare in immobili affittandoli o facendo compravendta
Si il cliente può pagare in diverse modalità: bonifico, paypall, carta di credito, bancomat, contanti; ovviamente per questi ultimi due casi deve venire presso i nostri uffici