La prestazione occasionale è una di quelle forme speciali di lavoro autonomo più utilizzate e meno costose che l’ordinamento ci mette a disposizione per gestire correttamente le forme di lavoro non subordinato e di tipo occasionale. Ma perchè tanta attenzione verso questo strumento oramai utilizzato da molti anni? Perchè il decreto legge 146/2021 ( e successiva circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro) ha introdotto una norma che impone ai committenti di effettuare una comunicazione all’ispettorato del lavoro prima dell’inizio del rapporto di lavoro; in caso di violazione (omessa o ritardata comunicazione) c’è un ammenda compresa tra € 500,00 (ma di fatto il minimo diventa € 833,00) ed i € 2.500,00 per ogni rapporto non comunicato; violazione peraltro non difficile da scoprire per lo stato grazie a controlli incrociati con l’Agenzia delle Entrate. Allora vista l’occasione forse è il caso di fare un ripasso su questo strumento
La comunicazione deve contenere i dati anagrafici dei contraenti; il luogo di esecuzione dell’attività, l’attività oggetto del rapporto, la data di inizio e la durata prevista. Il testo di legge fa riferimento a rapporti di lavoro quindi nel caso che il prestatore termini un rapporto e ne inizi successivamente un altro, deve necessariamente essere effettuata una nuova comunicazione. La comunicazione deve essere effettuata attraverso il sistema telematico messo a disposizione dal ministero del lavoro denominato “Comunicazioni Obbligatorie“; il quale richiede una procedura di abilitazione mediante la quale si ricevono le credenziali. Per un periodo transitorio che dovrebbe terminare nel mese di Maggio 2022, le comunicazioni possono essere inviate anche via PEC all’indirizzo dell’ispettorato di lavoro di competenza
La comunicazione deve essere inviata per PEC all’ufficio dell’ispettorato di lavoro competente; con la circolare del 28 Marzo 2022, il Ministero del lavoro ha messo a disposizione un’applicazione specifica; l’uso di tale applicazione sarà obligatoria dal 1 Maggio, quindi fino al 30 Aprile è consentita la trasmissione anche via mail.
Predisponiamo il contratto sulla base delle informazioni fornite e provvediamo ad inviare la comunicazione all’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO come da normativa vigente. Con l’avvio della procedura telematica tuttavia sarà necessario per prima disporre degli accessi al sistema che prevede una procedura di autenticazione un po’ articolata. Per effettuare le procedure telematiche è indispensabile che il titolare ovvero il rappresentante legale disponga dello SPID o della CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI. Ovviamente in mancanza di questi strumenti il cliente può farne richiesta a noi
La prestazione occasionale lo dice la parola stessa va inquadrata in quel rapporto di collaborazione ” occasionale” fra due soggetti di cui il prestatore deve essere necessariamente una persona fisica, di tipo non continuativo. Il riferimento normativo per questa forma contrattuale è l’art 2222 del codice civile che regola appunto le prestazioni d’opera non subordinati. Sembrerà strano ma uno dei maggiori utilizzatori di questa forma contrattuale è proprio il settore pubblico.
Si, ma sono alquanto circoscritte. In linea di massima sono esentati tutti coloro che non sono imprenditori ovvero che non esercitano un attività di tipo commerciale (art 2195 del codice civile) ad esempio sono esentati gli Enti Pubblici, gli Enti del Terzo Settore purchè il compenso non si riferisca appunto ad un attività di tipo commerciale; i venditori porta a porta, i procacciatori di affari; sono altresì escluse le attività di tipo di professionale di cui all’art 2229 del codice civile. Per maggiori informazioni si può far riferimento alle Faq ed alla circolare dell’Ispettorato Nazionale del lavoro
Il grande vantaggio è l’estrema semplicità e la fiscalità complessiva
Per quanto attiene la semplicità è data dal fatto che a parte questa nuova comunicazione di cui al decreto 146/2021 l’unica cosa che andrebbe fatta, anche se pochi lo fanno, è quello di un contratto scritto. Per quanto attiene la fiscalità complessiva non prevede il pagamento degli oneri contributi ed assicurativi; mentre per le imposte a parte di marca da bollo € 2,00 sulle ricevute c’è una trattenuta sottoforma di acconto irpef del 20% che il prestatore potrà portare in deduzione sulla propria dichiarazione dei redditi (in sostanza se il percettore non ha altri redditi il percettore potrebbe andare a credito)
La legge impone che la durata massima deve essere di 30 giorni l’anno anche non continuativi e non deve eccedere i € 5.000,00 annuo netti. Attenzione tale limite è fissato in capo al lavoratore di conseguenza se il lavoratore ha più contratti con n committenti potrebbe superare questa soglia, di conseguenza il datore di lavoro farebbe bene a cautelarsi su questo fronte
No; sarebbe anche illogico; se uno apre la partita iva evidentemente pensa di esercitare quell’attività in foma continuativa; che è esattamente l’opposto dell’occasionalità; requisito indispensabile perchè si possa utilizzare tale istituto.
Non di certo, anche perchè se un soggetto esercita l’attività professionale ha anche una partita iva e di conseguenza rientriamo nel punto precedente.
Esempio affido ad uno studente straniero l’opera di tradurre un testo nella sua lingua; devo fare il trasloco ed ho bisogno di qualcuno che mi dia una mano a predisporre le cose; affido ad un appassionato di disegno di progettarmi un logo; incarico una persona di occuparsi di fare i preparativi per il matrimonio di mia figlia. Ho necessità di contattare i clienti per i quali l’anagrafica nei miei sistemi informativi è incompleta. Se queste attività non superano i 30 giorni e non superano i 5Mila Euro, è possibile usare la prestazione occasionale.
Gli esempi sopra indicati sono abbastanza evidenti che trattasi di attività in forma occasionale; ma l’occasionalità non è data dalla necessità del committente ma anche dalla casualità del prestatore. Ovvero nel caso precedente è chiaro che l’organizzazione di un matrimonio è un evento eccezionale, ma se il prestatore di matrimoni o eventi di questo tipo ne orgnizza diversi diventa difficile sostenere che tale attività è del tutto occasionale per il prestatore. Per evitare spiacevoli inconvenienti ovvero che qualcuno un domani possa contestare il rapporto ravvisando una forma di evasione contributiva, è sempre auspicabile sottoscrivere un contratto. In tal senso il ns. ufficio può fornire un supporto qualificato
Il prestatore emette la ricevuta apponendo la marca da € 2,00. Il committente effettua il pagamento trattenendo l’imposta del 20% che verserà entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento tramite modello F24. L’anno successivo il committente invierà al prestatore la Certificazione Unica che il prestatore utilizzerà per la propria dichiarazione dei redditi, ovvero porterà in deduzione l’imposta versata dal committente l’anno precedente ed esposta nella certificazione unica.
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