Obbligo di dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata per gli amministratori delle società. L’obbligo è scattato per tutte le società di nuova costituzione dal 1 Gennaio 2025, mentre fino al 12 Marzo 2025, vi erano ancora molti dubbi su cosa succedesse per le società già in essere e se l’indirizzo degli amministratori dovesse essere diverso da quello della società.
I dubbi sono stati chiariti con una circolare del Ministero delle Imprese e del Made Italy (ex- mise) appunto del 12 Marzo 2025, ma procediamo con ordine rispondendo ad alcune semplici domande.
Tuttavia per le imprese interessate BBSPRATICHE è a disposizione per fornire la PEC per gli amministratori delle società e di depositare tale informativa in camera di commercio
Chi è obbligato a dotarsi un indirizzo di posta elettronica certificato
La circolare chiarisce che l’obbligo di comunicazione dell’indirizzo PEC riguarda chiunque abbia formalmente il potere di gestione degli affari sociali, indipendentemente dal fatto che si tratti di un singolo individuo o di un gruppo di amministratori; nello specifico i soggetti coinvolti sono:
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Amministratori di Società: Persone fisiche o giuridiche che hanno formalmente il potere di gestire gli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione.
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Liquidatori di Società: Soggetti nominati per gestire la liquidazione della società, che, sebbene abbiano funzioni distinte rispetto agli amministratori ordinari, sono comunque considerati amministratori ai fini della normativa. Questo include sia i liquidatori nominati dai soci che quelli nominati per intervento giudiziale.
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Pluralità di Amministratori: In caso di più amministratori, ciascuno deve avere un indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) individuale iscritto nel registro delle imprese.
La cosa riguarda solo le imprese iscritte alla camera di commercio
Sì, la circolare ministeriale riguarda specificamente le imprese che sono tenute all’iscrizione alla Camera di Commercio. In particolare, si applica alle imprese costituite in forma societaria, che devono comunicare il domicilio digitale (indirizzo PEC) dei loro amministratori al registro delle imprese.Le imprese interessate includono tutte le forme societarie, sia di persone che di capitali, che svolgono attività imprenditoriale. Sono escluse le forme societarie che non possono intraprendere attività commerciali, come le società semplici (ad eccezione di quelle che esercitano attività agricola) e le società di mutuo soccorso. Inoltre, sono esclusi i consorzi e le società consortili, mentre possono essere incluse le reti di imprese in determinate condizioni.
L'amministratore può comunicare il medesimo indirizzo PEC della società
No, gli amministratori devono avere un indirizzo PEC personale e quindi diverso dalla società nella quale prestano la propria opera
Quali sono le scadenze per tale adempimento e cosa succede agli amministratori che avessero già provveduto comunicando l'indirizzo della società
Per le società di nuova costituzione l’adempimento scatta al momento della costituzione, invece per quelle già in essere la circolare fissa il termine del 30 Giugno 2025; ovviamente tale termine è esteso anche per gli amministratori che dovessero aver già provveduto ad effettuare la comunicazione ed indicando quella della società
Perchè è importante tale adempimento
Qui è necessario spendere qualche minuto in più, pertanto se sei soddisfatto della parte tecnica puoi qui interrompere. Quasi sempre quando arrivano questi adempimenti li vediamo sempre come qualcosa di negativo: ” che scocciatura, un altro balzello, non ne possiamo più”. Ad una lettura superficiale della cosa effettivamente tale osservazione è più che legittima ma se uno va ad approfondire le cose forse alla fine capisce che non è proprio una cattiva idea. Vediamo il perchè.
La norma deriva dall’art 1 comma 860 della legge bilancio 2025 la quale va a modificare il decreto legge 179 del 2012 che imponeva a tutti i soggetti che sono iscritti agli albi professionali ed al registro delle imprese di eleggere un proprio domicilio digitale che nei fatti coincide con la PEC , ( la quale sta per diventare REM).
In sostanza il nuovo decreto non ha fatto altro che estendere un obbligo già in vigore da anni; la cosa non ci dovrebbe scandalizzare perché da sempre gli amministratori al momento della nomina devono dichiarare il loro domicilio che generalmente è quella della loro residenza o quella dell’impresa stessa; tuttavia con l’arrivo del digitalizzazione dei processi questa cosa suonava decisamente come “disfunzionale” ed “anacronistica”, infatti qual è il senso che l’impresa deve ricevere le comunicazioni per PEC e quindi in tempo reale ma i suoi amministratori per raccomandata?
Si capisce chiaramente che tutto ciò rappresentava un problema molto serio sia sul piano dell’efficienza, pensiamo solo alla gestione di due differenti tipi di archivi, quello digitale e quello cartaceo, sulle tempistiche di un determinato procedimento di cui un pezzo va a mille e l’altro si muove come una tartaruga, ma anche ma anche sul piano ben più importante dei procedimenti di rilevanza fiscale e penale.
E proprio su questi due aspetti bisogna fare molta attenzione perchè la società e l’amministratore sono soggetti distinti, ma mentre la società risponde ovviamente solo per gli aspetti economici e quindi civili, gli amministratori rispondono anche su quello penale e non è cosa da poco.
Quindi avere la certezza assoluta che l’amministratore sia a conoscenza di una certa situazione è fondamentale per definire le sue responsabilità, sia in positivo che in negativo.
Cosa può fare BBSPRATICHE per te
BBSPRATICHE può assegnarti un indirizzo PEC e comunicarlo al registro delle imprese; se poi vuoi farlo in concomitanza con la comunicazione dei titolare effettivi, deposito del bilancio, adeguamento codice istat, aggiornamento soci, può essere una bella occasione per sistema un po’ di cose.