Nuovo anno, nuovo balzello! Scherziamo ovviamente ma non troppo; infatti dal 1 Gennaio per aprire una nuova società (di capitale o di persone) o nel caso di cambio di amministratore, il nuovo di nomina deve comunicare il proprio indirizzo PEC. La norma deriva dall’art 1 comma 860 della legge bilancio 2025 la quale va a modificare il decreto legge 179 del 2012 che imponeva a tutti i soggetti che sono iscritti agli albi professionali ed al registro delle imprese di eleggere un proprio domicilio digitale che nei fatti coincide con la PEC , ( la quale sta per diventare REM). In sostanza il nuovo decreto non ha fatto altro che estendere un obbligo già in vigore da anni; la cosa non ci dovrebbe scandalizzare perché da sempre gli amministratori al momento della nomina devono dichiarare il loro domicilio che generalmente è quella della loro residenza o quella dell’impresa stessa, con l’arrivo del digitalizzazione dei processi questa cosa però suonava decisamente come “disfunzionale” ed “anacronistica”, infatti qual è il senso che l’impresa deve ricevere le comunicazioni per PEC e quindi in tempo reale ma i suoi amministratori per via tradizionale ovvero con raccomandata? Si capisce chiaramente che tutto ciò rappresentava un problema molto serio sia sul piano proprio dell’efficienza, pensiamo solo alla gestione di due differenti tipi di archivi, quello digitale e quello cartaceo, sulla dilazione dei tempi ma anche sul piano ben più importante dei procedimenti di rilevanza fiscale e penale che potevano essere facilmente aggirati adducendo la non ricezione di determinate comunicazioni. Infatti un amministratore in malafede era sufficiente che non ritirasse le raccomandate o che dichiarasse che l’impresa non gli inviava le comunicazioni che riceveva al domicilio della stessa. Infatti gli amministratori hanno degli obblighi precisi, con responsabilità civili e penali nei confronti sia dell’impresa stessa e quindi dei soci sia nei confronti dei cosiddetti Stake Holder a cominciare dai fornitori, dipendenti, pubbliche istituzioni; tuttavia la loro responsabilità può essere notevolmente ridimensionata o annullata del tutto nel caso in cui questi non venga a conoscenza degli eventi negativi contestati. E qui nasce il problema serio che evidentemente molti avvocati hanno usato per togliere dai casini i loro clienti a prescindere dalla verità dei fatti (attenzione non diamo dei giudizi di merito sui comportamenti ma ci limitiamo a fornire una fotografia di quanto accade ). Tuttavia come sempre appena parte una nuova norma nascono già i primi problemi applicativi ai quali non sappiamo dare delle risposte
- La PEC può essere la stessa della società o deve essere diversa
- Se l’amministratore opera su più società deve dichiarare una PEC personale per ogni società diversa o può possederne una (noi siamo più propensi per quest’ultima interpretazione)
- Se un amministratore è in carica nel 2024 e dal 2025 lo diventa per una nuova impresa cosa succede la PEC comunicata automaticamente verrà agganciata alla prima società
- Cosa succede per quei soggetti che hanno poteri di controllo come i sindaci, ecc
- La norma si pensa che verrà estesa ai titolari effettivi, adempimento momentaneamente sospeso
- Cosa succede per le società già attive, anche loro si devono adeguare
- Qualora un amministratore in carica sia interessato ad eleggere un proprio domicilio PEC, gli è consentito
- Ci sarà un registro pubblico degli indirizzi PEC come oggi c’è per le imprese e per gli Enti pubblici?
Ad oggi non abbiamo risposte ufficiali ma possiamo fare delle congetture delle ipotesi.
Per quanto attiene l’estensione del provvedimento a tutte le società secondo noi nel giro di poco tempo il problema verrà risolto anche per molte delle imprese già attive in particolar modo quelle che hanno gli organi amministrativi a scadenza; al rinnovo sicuramente dovranno comunicare la pec; per le società che invece non hanno problemi di questo tipo, sicuramente fra qualche mese imporranno una scadenza.
Per quanto attiene invece gli altri punti in realtà rispondendo al primo punto rispondiamo anche al secondo e la risposta non può che essere necessariamente che la PEC deve essere per forza di cose diversa dall’impresa altrimenti si potrebbero ripresentare i problemi di cui sopra e poi perché presso il Registro dei Domicili Digitali non è tecnicamente possibile attribuire a più codici fiscali la stessa PEC, il sistema te li rifiuta.
Quindi a ns. avviso e a tutela stesso sia delle imprese che degli amministratori è che quanto prima si dotino di un proprio indirizzo PEC e lo comunichino appena sia possibile; ovviamente a nostro avviso questa cosa va fatta soprattutto per quelle imprese ove c’è una reale e sostanziale separazione tra soci ed amministratori; per quelli in cui i ruoli sono sovrapponibili di fatto sarebbe una duplicazione solo formale
Per quanto attiene i commercialisti consigliamo di dotarsi di strumenti che consentano di condividere le PEC in maniera molto più formale, oggi gran parte aprono la PEC come se fosse stata aperta dal loro cliente e poi ne accedono con le credenziali; questa cosa di fatto presenta molti rischi e fra poco con l’arrivo della REM questa cosa non sarà più tecnicamente fattibile quindi necessariamente vanno usati altri criteri ed è bene cominciarci a pensare prima che arrivino perché quasi sempre sono strumenti di non immediato uso oppure comportano uno stravolgimento del modo di lavorare e quindi è meglio prepararsi prima. In secondo luoghi vi consigliamo di aggiornare i vs. verbali
Ovviamente il nostro ufficio è a disposizione per supportare imprese e commercialisti in questa nuova sfida digitale, fornendo sia un indirizzo PEC, sia registrando lo stesso presso il registro dei domicili digitali sia nella comunicazione al registro delle imprese