La Patente a Crediti conosciuta più con il termine “patente a punti per l’edilizia” è un nuovo adempimento previsto dal D.M. 18 settembre 2024 n. 132 che ha l’obiettivo di ridurre il numero di incidenti, spesso mortali, nel settore dell’edilizia. Il dispositivo è entrato in funzione dal 1 Ottobre 2024. In cosa consiste? Funziona esattamente come la patente per la guida; le imprese partono con un certo numero di punti (30) caricati sul proprio “certificato” e poi ad ogni violazione i punti verranno decurtati; quando si scende sotto ai 15 punti scattano tutta una serie di “penalità“. Tale patente è rilasciata agli interessati previa istanza da presentarsi presso un servizio digitale predisposto dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ovviamente le imprese tenute a tale adempimento possono rivolgersi a BBSPRATICHE; a tal proposito qui di seguito forniamo alcune importanti indicazioni rispondendo alle domande più frequenti.
Sono tenuti al rispetto della normativa tutte le imprese, indipendentemente dalla natura giuridica, ed i lavori autonomi che operano su cantieri edili anche se soltanto in maniera temporanea o su cantieri mobili; vi rientrano anche le imprese non italiane. Diversamente sono esenti
- coloro che si occupano delle forniture
- che esercitano un attività di tipo intellettuale come gli ingegneri e gli architetti
- che hanno la certificazione SOA di III grado
Per una migliore comprensione della definizione di cantiere e delle attività coinvolte si deve far riferimento l’art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 e ad l’allegato X.
Il decreto è diventato operativo al 1 Ottobre 2024; tuttavia da tale data fino al 31 Ottobre era sufficiente inviare una PEC all’ispettorato contenente l’autocertificazione del possesso dei requisiti; invece dal 1 Novembre questo dovrà essere fatto tramite apposita istanza presentata sul portale dell’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro); se non in possesso della patente dovrebbero astenersi dall’eseguire le opere.
https://www.bbspratiche.it/wp-content/uploads/Tabella-decurtazioni-patente-punti-cantieri-2024.pdf
Assolutamente si. E’ possibile recuperare i punti persi o aggiungerne altri fino ad un massimo di 100 punti; l’azienda acquisisce 1 punto per ogni 2 anni senza violazione fino ad un massimo di 20; 10 punti per oltre 20 anni di attività; 30 punti per investimenti sulla sicurezza,ecc
Nel presentare l’istanza vanno autocertificati i seguenti requisiti
- essere iscritti alla camera di commercio con codici ateco attinenti all’attività
- Durc in regola
- Regolarità fiscale di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
- Aver adempiuto agli obblighi formativi
- Possesso del DVR
- Avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
si tratta di una dichiarazione sottoforma di atto notorio, quindi in caso di dichiarazioni mendaci, oltre alle sanzioni amministrative scatta anche la denuncia all’autorità giudiziaria
Nel caso un impresa operi senza possedere la patente o che operi con un numero di punti inferiore a 15; rischia una sanzione del 10% dell’appalto con un minimo di € 6.000,00 e l’impossibilità a partecipare a gare per 6 mesi
Per i committenti che non controllano il possesso della patente sono previste sanzioni amministrative fino a € 2.562,00
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