RUNTS (Registro unico del terzo settore): tutto quello che devi sapere

Enti del Terzo Settore, Registro unico del Terzo Settore, RUNTS

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CHE COS' IL RUNTS

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Il RUNTS è il sicronimo di Registro Unico Nazionale del Terzo settore ed è uno delle componenti fondamentali su cui si base  la  riforma del settore No profit , ovvero dell’organizzioni che non hanno scopi di lucro, o più noto come Terzo Settore. Il RUNTS è appunto un registro, quindi un contenitore, pubblico e centralizzato ove sono registrati tutti i soggetti interessati. Il RUNTS ricalca in tutto e per tutto il registro delle imprese e difatti è gestito dalla medesima società (Infocamere). Questo strumento nasce dalle esigenze di semplificazione e omogenità di trattamento e vuole superare l’attuale sistema di registrazione degli enti, costituito da molteplici registri, gestiti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano. In sostanza da Palermo a Bolzano devono valere le medesime regole. Il nuovo registro di fatto rappresenterà lo “spartiacque” tra coloro che potranno avere una serie di benefici che oggi la legge concede a tali enti; e quelli che non vi fanno parte che ovviamente non potranno godere di simili agevolazioni; tuttavia appartenere al Terzo Settore comporta anche degli oneri che vanno attentamente valutati. Alla luce di ciò può essere di aiuto disporre di un supporto qualificato per fare una scelta razionale.

I NOSTRI SERVIZI PER IL TERZO SETTORE

Il nostro ufficio oltre ai servizi tradizionali è in grado di supportare le imprese del terzo nei seguenti ambiti

  • Simulazione sulla convenienza o meno di entrare/rimanere nel terzo settore
  • Elaborazione degli atti costitutivi (esclusa la consulenza legale, escluso gli Enti riconosciuti)
  • Assegnazione codice fiscale e registrazione atti presso l’ agenzia delle Entrate
  • Pratiche presso il RUNTS ( Iscrizione,Cancellazione; Variazioni ) ad esclusione degli Enti riconosciuti, per i quali sono ammesse solo alcuni tipi di comunicazioni
  • Firme digitali, Spid, Pec
  • Supporto per la partecipazione a bandi
  • Promomeria delle scadenze inerenti il registro

Per quanto attiene l’operatività sul RUNTS abbiamo predisposto una specifica procedura i cui dettagli saranno concordati con il cliente interessato

RUNTS ENTRATA IN VIGORE ED OPERATIVITA'

Il  RUNTS  è diventato operativo il 23 Novembre 2021 e vi si accede direttamente dal sito del Ministero del lavoro. L’iscrizione una volta effettuata non ha scadenza e non ci sono costi da sostenere per rimanerci;  ci sono invece dei costi da sostenere quando si inviano delle pratiche; esattamente come avviene oggi per il registro delle imprese. Ovviamente essendo un registro publico l’accesso al registro è totalmente libero fatto salvo la necessità di autenticarsi.

QUALI SONO I PASSI DA FARE PER ISCRIVERSI AL RUNTS

Alla luce di questa novità i passi da fare a nostro avviso sono i seguenti

1    Verificare i costi/benefici di entrare nel RUNTS in primo luogo valutando l’impatto che hanno gli adempimenti sull’organizzazione e sui costi amministrativi

1a  Nel caso  i costi benefici diano esito negativo, valutare l’opportunità di accorpare il proprio ente con altri enti e rifare l’analisi al punto 1

2   Qualora l’esito sia positivo ovvero che conviene entrare nel Terzo Settore va verificata la conformità dello Statuto alla normativa vigente ed eventualmente aggiornato ed in genere è necessario verificare la corrispondenza dei requisiti; se ad esempio c’è difformità ovvero per adeguarsi bisogna sostenere dei costi a questo punto potrebbe essere utile tornare al punto 1 e rifare l’analisi alla luce di quanto emerso

3   Procedere nella domanda di iscrizione  al RUNTS se si rientra tra quelle categorie per le quali non è prevista la migrazione automatica

4   Eventuali interventi a livello organizzativo per adeguare  le proprie procedure e le competenze per adeguarsi agli adempimenti previsti

COME ISCRIVERSI AL RUNTS

L’iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore non è una procedura particolarmente complicata tuttavia richiede del tempo e pertanto bisogna armarsi di tanta pazienza oppure la si può affidare  ad una società come la nostra. A prescindere dal metodo utilizzato tuttavia è indispensabile che il rappresentante legale si doti di questi tre strumenti:

SPID; Firma digitale, ed infine un indirizzo di posta elettronica certificato dedicato all’Ente (evitare assolutamente di utilizzare quello personale); ovviamente il nostro ufficio è in grado di fornire questi strumenti in caso di necessità.

Il secondo passo è quello di avviare la procedura telematica disponibile sul sito ministeriale; in relazione a ciò si invita il lettore a leggere i paragrafi successivi in quanto la procedura non è omogenea per tutti

QUALI STRUMENTI SONO INDISPENSABILI PER OPERARE SUL RUNTS

Sulla base delle circolari ministeriali, i rappresentanti legali ed ogni soggetto che opera sul RUNTS deve disporre di SPID per autenticarsi e della firma digitale, inoltre per le comunicazioni è indispensabile possedere un indirizzo di posta elettronica certificato; ovviamente tutti questi strumenti sono a disposizione nella nostra agenzia

QUALI SONO LE SEZIONI DEL RUNTS OVVERO COME E' ORGANIZZATO

Sulla base di quanto prevede il Codice del Terzo settore, il registro è strutturato nelle seguenti sezioni

Ogni Ente può appartenere ad una sola sezione a differenza delle Reti Associative  che potranno  essere contemporaneamente iscritte in  più sezioni e sarà sempre competenza dell’Ufficio statale del RUNTS, a differenza degli altri enti che, in base al territorio in cui è collocata la propria sede legale, saranno competenza degli Uffici regionali o provinciali.

Per il RUNTS è prevista una gestione su base territoriale, in questo modo gli Uffici regionali e provinciali lavoreranno a stretto contatto con l’Ufficio statale, incaricato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali,ad eccezione delle Reti Associative che sono gestite centralmente dall’ufficio del ministero

ISCRIZIONI AL RUNTS

Iscrizione nel RUNTS per i nuovi Enti

L’iscrizione nel RUNTS dovrà seguire un preciso iter:

  • Domanda di iscrizione: dovrà essere consegnata dal rappresentante legale dell’ente o della rete associativa al RUNTS e messa a disposizione degli  (Ufficio regionale o provinciale se si tratta di un ente, Ufficio statale per le reti associative).

La domanda dovrà prevedere il deposito di atto costitutivo, dello statuto e di altri documenti e informazioni richieste dal decreto.

  • Informativa antimafia: sarà acquisita alla registrazione dell’atto, qualora gli enti superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
    • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: € 1.100.000 ; ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: € 2.200.000;dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.
  • Verifica della sussistenza delle condizioni necessarie per l’iscrizione: il tempo di verifica da parte dell’ufficio competente non dovrà superare i 60 giorni dalla presentazione della domanda e potrà avere come esito l’iscrizione dell’ente, il rifiuto dell’iscrizione con provvedimento motivato (è ammesso il ricorso davanti al tribunale amministrativo competente per territorio) o l’invito a completare o rettificare la domanda con eventuale integrazione della documentazione. In caso di silenzio da parte dell’ufficio, la domanda si intende accolta passati i 60 giorni dalla presentazione della domanda o dalle rettifiche/integrazioni richieste dall’ufficio.

I tempi di verifica possono essere ridotti a 30 giorni, qualora l’atto costitutivo e lo statuto dell’ente del Terzo settore siano stati redatti in conformità a modelli standard tipizzati, predisposti da reti associative ed approvati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Iscrizione al RUNTS per le organizzazioni pre-esistenti

Le ODV, le APS, e Imprese sociali iscritte al registro delle imprese saranno iscritte d’ufficio, ovvero i vecchi registri   stanno provvedendo a trasmettere i dati al nuovo registro, mentre per tutte le altre organizzazioni è necessario presentare l’istanza e precisamente dal 23 Novembre 2021 dovranno fare richiesta allegando la documentazione di cui sopra,

Costituzione/ iscrizione al RUNTS delle Associazioni riconosciute

Le associazioni riconosciute sono quegli Enti con soggettività giuridica costituitesi con atto pubblico per le quali vige il regimen dell’autonomia patrimoniale perfetta, ovvero che il patrimonio dell’ente è separato da quello degli amministratori; per questi enti l’iscrizione al RUNTS deve essere fatta da un Notaio. Nello specifico in fase di costituzione il notaio provvederà all’iscrizione; mentre se fosse già costituito (ed iscritto negli appositi registri prefettizi) il notaio deve certificare che l’Ente dispone del patrimonio minimo previsto per legge (15Mila Euro ad eccezione delle fondazioni per le quali è previsto un patrimonio di 30Mila Euro). In sostanza per le associazioni riconosciute il passaggio notarile è una via obbligatoria

Iscrizione al RUNTS per le ONLUS  

Le organizzazioni che sono sia Onlus che APS o ODV il problema non si pone in quanto rientrano tra quelli che migrano in automatico; per queste organizzazioni forse vale più il discorso se hanno i requisiti per rimanerci e se gli conviene rimanerci, ma questo lo vediamo in seguito. Infatti questi enti perdono i benefici dell’ONLUS e delle volte non è proprio conveniente rispetto ai vantaggi nello stare nel RUNTS. C’è un ulteriore aspetto da valutare ovvero se le ONLUS hanno adeguato lo statuto in quanto ci sono delle parti che non incompatibili con il nuovo codice del terzo settore. Tuttavia per le altre ONLUS, la maggioranza , le cose sono più complesso ed è necessario un diverso ragionamento.

ISCRIZIONE AL RUNTS DELLE ONLUS

Per ONLUS va fatto un discorso a parte e purtroppo non è neanche semplice e quando parliamo di ONLUS ci riferiamo a quelle che non sono registrate ne come ODV ne come APS in quanto per queste organizzazioni vale quanto già detto ovvero  sono passate d’ufficio nel RUNTS. In primo luogo va detto che le ONLUS come le abbiamo conosciute per effetto del nuovo codice non esistono più, sono considerate degli ETS “impuri” anche se non hanno ancora presentato domanda di iscrizione al RUNTS

Perchè? Le ONLUS hanno uno statuto non compatibile con il codice del ETS e quindi senza modifiche statuarie non potrebbero entrare nel RUNTS, ma se vi entrano ovviamente perdono i vantaggi delle ONLUS ma, per adesso, senza goderne i vantaggi fiscali di cui oggi godono. Per capire ciò bisogna fare un passo indietro; nello specifico ci riferiamo al TITOLO X del codice del terzo settore nel quale si affronta il tema della fiscalità di tutti gli ETS; il problema è che tale riforma non è operativa in attesa dell’approvazione della Comunità Europea; approvazione che a Marzo 2022 non è ancora arrivata  perché il Governo Italiano non ha ancora presentato nessuna formale richiesta.

La legge infatti dice che le nuove norme fiscali di cui al TITOLO X entrano in vigore l’anno successivo della pronuncia della Comunità Europea (si ipotizza che tale approvazione dovrebbe avvenire entro il 2022).

Risulta evidente pertanto che se oggi le ONLUS entrassero nel RUNTS non potrebbero godere dei vantaggi fiscali del TITOLO X, per questa ragione molte ONLUS sebbene abbiamo modificato il proprio statuto adeguandolo al nuovo codice hanno inserito una clausola di sospensione di tale modifiche; ovvero le modifiche entrano in gioco solo a seguito dell’iscrizione al RUNTS. Tuttavia non tutte le ONLUS possono decidere di passare al RUNTS  ma solo coloro che fanno parte dell’elenco pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 28 Marzo 2022 la quale rappresenta una fotografia delle ONLUS attive alla data del 22 Novembre 2021 (giorno precedente all’avvio del RUNTS). Pertanto fino al 31 Marzo dell’anno successivo alla pronuncia della comunità Europea le ONLUS continueranno a godere dei vantaggi che gli sono propri, almeno che non decidano di anticipare le cose e passare direttamente al RUNTS. Alla luce di ciò riteniamo  (marzo 2022) che si possono ipotizzare i seguenti scenari

  1. a) l’Ente ha adeguato il suo statuto prima della partenza del RUNTS, non è presente nessuna clausola di sospensione a questo punto l’ente può (quindi non deve) iscriversi all’ETS perdendo tutti i diritti-doveri di ONLUS e la relativa denominazione ma prendendo quelli di ETS
  2. b) L’Ente ha adeguato lo statuto ma ha inserito clausola di sospensione; in tal caso deve aspettare la sentenza della comunità europea; da quel giorno ci sarà tempo fino al 31 Marzo dell’anno successivo
  3. c) Gli Enti non hanno aggiornato il proprio statuto prima della partenza del RUNTS, a questo punto perdono il diritto a definirsi ONLUS;  possono continuare ad operare come un qualsiasi operatore “no profit”, ma senza i benefici del terzo settore e delle ONLUS

COSA SUCCEDE ALLE ONLUS CHE NON FANNO PARTE DELL'ELENCO PUBBLICATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE O CHE NON PASSANO AL RUNTS

Con la pubblicazione dell’elenco dell’agenzia delle Entrate, di fatto le ONLUS non esistono più e pertanto coloro che non rientrano nell’elenco perdono ogni diritto relativo sia all’appartenenza alle ONLUS che agli ETS, anche se non vi è scioglimento; ovvero l’associazione continua ad esistere come Enti non Commerciale. Inoltre per effetto di cio’ tali Enti dovranno devolvere il patrimonio accumulato ad un ente del terzo settore (il valore di quanto devolvere va opportunamente calcolato in quanto la legge parla del patrimonio incrementale per effetto dell’appartenenza allo stato di ONLUS). Ovviamente le cose non cambiano per coloro che pur facendo parte della lista decidono di non entrare nel RUNTS entro il 31 Marzo dell’anno successivo alla pronuncia della commissione europea (che si spera dovrebbe arrivare nel 2022)

CANCELLAZIONE DAL RUNTS

La cancellazione di un ente dal RUNTS può verificarsi in tre casi:

  • dopo un’istanza motivata da parte dell’ente del Terzo settore;
  • dopo l’accertamento d’ufficio, anche per via di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o tributaria.
  • per richiesta dell‘Ente stesso

Periodicamente, nello specifico ogni tre anni, gli Uffici competenti del RUNTS hanno il compito di verificare che gli enti iscritti ricoprano ancora i requisiti previsti dall’iscrizione. Nel momento in cui vengano riscontrate cause per estinzione o scioglimento dell’ente, sarà data comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale in cui l’ufficio ha sede legale, così che si dispongano le procedure necessarie per la liquidazione o cancellazione dell’ente dal RUNTS.

È ammesso per l’ente in causa il ricorso davanti al tribunale di amministrazione competente.

Inoltre potrebbe verificarsi la condizione per cui un ente perda i requisiti per l’iscrizione alla propria sezione, ma che rientri nei requisiti di un’altra. In quel caso l’ente stesso può richiedere lo spostamento, che deve essere sempre approvato dall’ufficio competente, secondo le modalità di iscrizione nel RUNTS.

VARIAZIONI-AGGIORNAMENT DEL REGISTRO

Ogni ente è tenuto ad aggiornare telematicamente le proprie informazioni, fornite in fase d’iscrizione, e a depositare in maniera telematica i seguenti documenti:

  • modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
  • deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, scioglimento, cessazione o estinzione;
  • provvedimenti delle autorità giudiziaria e tributaria;
  • comunicazione di perdita della natura non commerciale dell’ente (entro 30 giorni da quando si è verificata);
  • eventuale dichiarazione di accreditamento per accedere al contributo del 5 per mille, se successiva all’iscrizione al RUNTS.
  • bilancio, rendiconti delle raccolte fondi e, se previsto, bilancio sociale (entro il 30 giugno di ogni anno)

E’ da evidenziare che mentre la gran parte di queste comunicazioni sono reattive ovvero devono avvenire solo qualora se ne verificano le circostanze, l’ultimo invece è un atto obligatorio che deve essere fatto ogni anno

È prevista una sanzione pecuniaria per gli amministratori, qualora l’ente non provveda ad aggiornare le informazioni o il deposito degli atti nei termini previsti.

Se l’ente non provvederà in seguito ad aggiornare le proprie informazioni, seguirà la cancellazione dell’ente dal registro unico.

Tutte le informazioni e i documenti, contenuti nel RUNTS, saranno consultabili da parte di terzi in via telematica, attraverso il portale dedicato.

ENTRO QUANDO GLI ENTI DEL TERZO SETTORE DEVONO ADEGUARE I PROPRI STATUTI

Dal DLGS del Luglio 2017, quando andò in vigore il nuovo codice del terzo settore, ad oggi si sono succedete diverse scadenze; fino a Venerdì 19 Marzo 2021  la scadenza era fissata al 31 Marzo 2021 (in precedenza era il 31 ottobre 2020); a seguito del decreto ristori varato appunto venerdì 19 vi è stata un ulteriore proroga ovvero al 31 Maggio 2022. Il vantaggio di questo ritardo è nel fatto che è possibile modificare lo statuto con assemblea ordinaria e quindi con maggioranza semplice; oltre questo termine è necessario fissare un assemblea straordinaria.

COSA SUCCEDE SE UN ENTE NON ENTRA NEL TERZO SETTORE

Le associazioni potranno continuare ad operare nel rispetto della loro mission e del proprio statuto, tuttavia dovranno devolvere il proprio patrimonio ad un ente del terzo settore (nello specifico non l’intero patrimonio ma l’incremento dello stesso durante il periodo nella quale hanno goduto dei benefici)

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