Con il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge 11 Settembre 2020 al nr 120; si sancisce un nuovo adempimento per le imprese che operano nel campo delle opere civili, essenzialmente lavori edili ed affini; tale dispositivo andrà in vigore il prossimo 1 Novembre 2021. Con questo provvedimento lo Stato tende a ridurre il lavoro nero presso i cantieri edili. Ma come funziona il l’ATTESTAZIONE di CONGRUITA’, chi ne sono i destinatari, come BBSPRATICHE può essere utile?
Faq destinata a tutti
Le imprese che eseguono opere civili come meglio specificato dalla tabella riportata nel decreto ed i loro clienti committenti (pubblici o privati; sia persone fisiche fisiche che giuridiche).
L’obbligo scatta per il pubblico per appalti di importo di € 150 Mila Euro, mentre nel privato è di € 70.000,00 il limite
La soglia è sul valore complessivo al netto IVA dell’opera a prescindere da quante imprese vi partecipano come affidatarie o come sub-appaltrici, ove per subappaltatori vi rientrano anche i lavoratori autonomi; inoltre concorrono a raggiungere la soglia anche le forniture.
Quando all’inizio fu dato seguito al provvedimento stranamente non furono messe sanzioni in caso di inadempienze; o meglio ad essere precisi vi erano delle sanzioni, anche pesanti ma solo se emergevano delle “incongruità”, ma per farle emergere bisognava richiedere il certificato ma non vi era alcuna sanzione se non veniva richiesto; in poche parole se il committente lo richiedeva l’impresa aveva l’obbligo di presentarlo; ma se non lo chiedeva nessuno aveva l’obbligo e non vi era alcuna sanzione..un invito palese a non applicare la norma almeno tra privati; invece per quanto concerne i lavori pubblici tale norma ha trovato applicazione. Tuttavia a distanza di 3 anni è intervenuto il governo Meloni e precisamente nel Maggio 2024 con un decreto nella quale si prevedono delle sanzioni anche al committente che non richiede il Durc di congruità
Attenzione questa è una valutazione; ovvero forniamo al cliente una nostra visione della cosa; insomma è un opinione che può essere tranquillamente confutata.
- L’edilizia è uno dei lavori con il più alto tasso di mortalità; l’italia è il paese europeo con più morti in assoluto sul lavoro (intorno ai mille morti l’anno), quindi lo stato deve assolutamente adoperarsi per ridurre questo numero e chiaramente il monitoraggio dei cantieri è uno dei possibili strumenti
- L’edilizia è uno dei settori con il più alto tasso di lavoratori in nero; questo è fonte di una forte evasione contributiva, assicurativa e quindi fiscale
- E’ finito il periodo sperimentale che evidentemente si è prolungato anche per effetto della pandemia e di conseguenza oggi si vuole dare impulso al provvedimento che senza un vero e proprio dispositivo sanzionatorio sarebbe rimasto solo su carta
- Le imprese ed i cantieri da controllare sono tanti, sia per il numero limitato di ispettori, ma anche per l’esplosioni dei lavori per effetto dei bonus edilizi e del PNRR; di conseguenza lo stato più che a reprimere colui che “è fuori legge” tende a farlo emergere di fatto responsabilizzando il committente. Infatti Il DURC non è sufficiente a dimostrare che un impresa sia in ordine, infatti ci sono migliaia di imprese edili con un solo dipendente, che hanno il DURC perfettamente in ordine ma questo non significa che usi manodopera regolare; quindi il DURC di congruità rappresenta uno strumento aggiuntivo (anche se non risolutivo) di controllo per il committente; infatti per legge il committente è responsabile in solito con l’affidatario dei lavori nel caso non dimostri di aver adottato tutte le misure necessarie come appunto il DURC di congruità
Per i clienti destinatari dell'appalto sia privati che cittadini che imprese
Per i cittadini privati è prevista una sanzione di € 5.000,00, ma cosa forse più importante è il rischio di deducibilità delle imposte quando si porta in detrazione la spesa sostenuta
Non lo sa ovviamente al momento in cui i lavori iniziano e finiscono, però lo può sicuramente sapere quando si porta in deduzione sulla denuncia dei redditi la spesa
Per le imprese appaltatrici ed i loro subappaltatori
Questo provvedimento legislativo per molte imprese, soprattutto se di piccole dimensioni, può rappresentare un problema molto serio; perché presuppone un modello diverso di organizzazione del lavoro ove la pianificazione, l’organizzazione ed il controllo sono una componente non più secondaria del cantiere.
Purtroppo le nostre imprese, generalmente molto brave sulla parte esecutiva, presentano seri problemi sulla parte gestionale-organizzativa che viene vista come un aggravio di costi e di perdite di tempo ; alla luce di ciò queste imprese se vogliono rimanere sul mercato devono necessariamente fare un salto di qualità per affrontare tale rivoluzione: un passaggio inevitabile è quello della scelta dei partner e dei fornitori che non può essere più affidata alla relazione o al sentito dire o sulla base di un offerta economica particolarmente attraente.
In sostanza le imprese che operano in questo settore e che utilizzano dei subfornitori devono necessariamente cominciare a selezionare le imprese anche sulla base di “informazioni” terze e di tipo oggettivo al fine di avere un quadro più esaustivo sulla capacità di quell’impresa di far fronte agli impegni finanziari che quel lavoro che si vuole affidare richiede, la presenza di un management stabile; inoltre è opportunio verificare che l’impresa anche se lavori per i privati disponga degli stessi requisiti di ordine generale che dovrebbe disporre se partecipasse ad una gara, soprattutto se di tratta di lavori che riguardano i cosidetti Bonus edilizi
In questo senso BBSPRATICHE può rappresentare un valido partner per supportavi nel recuperare le informazioni e la documentazione necessaria per aiutarvi a prendre le giuste decisioni (vi proponiamo un ulteriore approfondimento per quanto concerne i Bonus Edilizi)
L’impresa affidataria dei lavori o suoi delegati o il committente
Tale certificazione è rilasciata esclusivamente dalle CASSE EDILI che dovrebbe rilasciarla entro 10 giorni dalla richiesta; tuttavia l’INPS ha messo a disposizione un applicativo denominato MoCOA che consente ai committenti e/o suoi delegati di monitorare la situazione dell’appalto in relazione all’utilizzo delle risorse effettivamente impiegate e quelle dichiarate in sede di pagamento dei contributi Il sistema consente di generare sia un codice identificativo unico dell’appalto che un report riepilogativo dell’appalto con relative anomalie riscontrate.
Qui nasce un possibile problema interpretativo in quanto se l’mpresa non è tenuta all’iscrizione alle casse edili di fatto è esclusa da questa normativa; tuttavia ci sono imprese che pur non avendo come attività prevalente l’edilizia e non essendo quindi tenute all’iscrizione alle casse edili possono in qualche modo eseguire delle attività di tipo edile. Esempio un impresa che si occupa di impianti idraulici; in questo caso seppure la legge non specifica bene le cose si può tranquillamente affermare che se i lavori edili sono secondari, irrelevanti rispetto all’opera stessa, non è necessario ne l’iscrizione alle casse edili ne tantomeno il DURC di conformità. Il problema quindi è di definire quanto un lavoro può considerarsi irrelevante e secondario rispetto a quello primario? Qui alziamo le mani
L’impresa aggiudicataria dell’appalto dovrà dichiarare alla CASSA EDILE gli addetti che impiegati nel cantiere suddiviso per categoria (piastrellista, elettricista, muratore, ecc) e l’impegno in termini di ore di ogni addetto; inoltre dovrà fornire informazioni sulle lavorazioni eseguite ed il valore dell’appalto. Nel caso di subappalto l’impresa subappaltatrice dovrà fare altrettanto.
Il visto di congruità è rilasciato sul singolo cantiere se in relazione alla tipologia di lavori da eseguire l’impresa
- ha utilizzato manodopera edile;
- ha presentato le denunce ed effettuato i versamenti;
- ha utilizzato manodopera congrua (quantità e qualità)
rispettando i seguenti parametri
Si precisa che tali indici sono tuttavia oggetto di continui adattamenti; pertanto le imprese sono invitate a verificare costantemente questo.
Per conoscere in dettaglio il contenuto del Decreto Ministeriale
Qualora lo scostamento sia uguale o minore al 5% dei minimi tabellari il certificato di congruità è rilasciato anche se l’impresa affidataria deve motivare le ragioni di tale scostamento. Nel caso invece la differenza sia superiore al 5% l’impresa è invitata a saldare entro 15 giorni la differenza tra quanto pagato in termini di contributi e quanto avrebbe dovuto pagare per essere congruo, ovvero può anche addurre delle proprie motivazioni che se accolte avrebbero lo stesso effetto del pagamento: rilascio del visto di congruità.
Nel caso invece non ottempera a quanto sopra, scatta la segnalazione alla banca dati delle imprese irregolari con l’effetto immediato di non rilascio del DURC on line; nonchè scatta la segnalazione all’ispettorato del lavoro. Il non rilascio del DURC comporta una serie di pesanti penalizzazioni per l’impresa:
- impossibilità a partecipare a gare della pubblica amministrazione
- decadenza delle aggiudicazioni
- non ricevere il pagamento dei SAL o del saldo finale
- sospensione del titolo abilitativo connesso alla concessione edilizia
- sospensione del titolo abilitativo connesso alla DIA
- perdita della Certificazione SOA
- impossibilità a lavorare con qualsiasi organizzazione privata che è tenuta a verificare che l’azienda risulti in regola con il DURC
Quando all’inizio fu dato seguito al provvedimento stranamente non furono messe sanzioni in caso di inadempienze; o meglio ad essere precisi vi erano delle sanzioni, anche pesanti ma solo se emergevano delle “incongruità”, ma per farle emergere bisognava richiedere il certificato ma non vi era alcuna sanzione se non veniva richiesto; in poche parole se il committente lo richiedeva l’impresa aveva l’obbligo di presentarlo; ma se non lo chiedeva nessuno aveva l’obbligo e non vi era alcuna sanzione..un invito palese a non applicare la norma almeno tra privati; invece per quanto concerne i lavori pubblici tale norma ha trovato applicazione. Tuttavia a distanza di 3 anni è intervenuto il governo Meloni e precisamente nel Maggio 2024 con un decreto nella quale si prevedono delle sanzioni anche al committente che non richiede il Durc di congruità
Il DURC si riferisce alla regolarità del pagamento dei contributi da parte dell’impresa nel suo complesso; il DURC di congruità invece attesta che in quel cantiere l’impresa appaltatrice utilizza una quantità di manodopera adeguata al tipo di lavoro.
Rimandiamo la risposta al seguente post ove si tratta del visto di conformità
Non lo sa ovviamente al momento in cui i lavori iniziano e finiscono, però lo può sicuramente sapere quando si porta in deduzione sulla denuncia dei redditi la spesa; è quindi molto probabile che lo stato possa richiedere il certificato per confermare la deducibilità della spesa.
Tale disposizione è un”obbligo” che si estende a tutta la catena di fornitura delle medesime prestazioni ovvero anche alle imprese affidatarie dei lavori nei confronti dei subappaltatori sia che operino sotto forma di imprese che di lavori autonomi. In sostanza se l’impresa al quale affido i lavori chiama l’elettricista che ha una sua partita iva, anche quest’ultimo risulta essere coinvolto nel processo di certificazione.
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