Ma la sentenza di assegnazione della casa è sufficiente per proteggersi e per quanto tempo?
Nelle cause di separazione o divorzio uno dei problemi più rilevanti è l’assegnazione della casa coniugale. In questo articolo cercheremo di entrare nel tema fornendo un quadro d’insieme del contesto in cui ci si muove e cosa fare una volta emessa la sentenza.
Il contesto giuridico di riferimento
Il godimento della casa coniugale a seguito della separazione dei coniugi ai sensi dell’art. 337 sexies c.c. è attribuito dal giudice, tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli, occorrendo soddisfare l’esigenza di assicurare loro la conservazione dell’habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. Pertanto, in assenza di figli, il giudice non può disporre l’assegnazione della casa familiare, quand’anche uno degli ex coniugi sia privo di una abitazione e l’altro ne disponga più di una; il giudice potrà però naturalmente tenere conto di questo squilibrio economico tra gli ex coniugi in sede di definizione dell’assegno di divorzio, sempre che naturalmente il coniuge privo di casa di proprietà sia anche non indipendente economicamente. La particolarità del provvedimento di assegnazione della casa familiare sta nel fatto che il criterio fondamentale e prioritario che deve ispirare il giudice che decida è l’interesse dei figli (ossia the best interest of the child), che tendenzialmente prevale sul diritto di proprietà, il quale viene sostanzialmente svuotato. Infatti, è evidente, che l’assegnazione del godimento al coniuge non proprietario, pur non costituendo un trasferimento formale della proprietà, la svuota però di fatto di contenuto a tempo tendenzialmente indeterminato, potendo l’assegnazione della casa familiare rimanere in capo al coniuge assegnatario potenzialmente per tutta la vita di quest’ultimo, data l’estrema opinabilità e aleatorietà del criterio della raggiunta indipendenza economica di tutti i figli maggiorenni.
Quali sono i vincoli e per quanto tempo l'assegnatario può godere della casa
Sul piano giuridico l’assegnatario può perdere il diritto:
- alla raggiunta indipendenza dei figli
- se sposta la sua residenza in altra abitazione
- se contrae nuovo matrimonio
Quindi quando si verificano le condizioni di cui sopra l’assegnatario deve rinunciare a tale diritto e l’immobile torna nelle disponibilità dei proprietari.
Ma cosa succede se l'immobile è conteso da un terzo soggetto
La sentenza di assegnazione fino a quanto non è registrata in conservatoria è nota solo alle parti, pertanto altri soggetti potrebbero reclamare il diritto. Un esempio sono i creditori del proprietario che potrebbero rivalersi sul bene per recuperare delle somme; oppure il proprietario vende l’immobile superando i controlli del notaio ed il nuovo proprietario ne reclama la disponibilità; in tutti questi casi la legge consente all’assegnatario di opporsi fino a 9 anni dalla sentenza se la sentenza non è stata registrata ( art 2463 del codice civile), invece a vita nel caso in cui si procede alla registrazione. Nove anni sono tanti ma passano presto ed inoltre, qualora qualcuno dovesse reclamare tale immobile, pur avendo ragione secondo la legge l’assegnatario deve affidarsi necessariamente ad un avvocato per far valere i propri diritti; il che comporta costi ed energie che potrebbero essere evitati attraverso la registrazione in conservatoria. Una pratica molto economica visto che non ci sono tasse da pagare ma molto molto utile; insomma questa volta si può affermare con assoluta certezza che il “gioco vale la candela“.
Come procedere
Una volta ottenuto il provvedimento di assegnazione, il coniuge beneficiario provvederà alla trascrizione del titolo (non obbligatoria) presso la Conservatoria dei registri immobiliari del luogo dove si trova l’immobile in oggetto, in modo tale da rendere opponibile quel provvedimento ai terzi oltre il limite dei nove anni. Questo avviene presentando una copia conforme all’originale del titolo (sentenza di assegnazione casa familiare) unita ad una nota di trascrizione in formato digitale XML (plico) al suddetto ufficio competente per territorio, inoltre, non è dovuto nessun pagamento di imposte essendo la materia esente.
In questo modo,
a) l’immobile risulterà di fatto “invendibile” in quanto il notaio rileverà la presenza di un diritto in capo all’assegnatario e di conseguenza non potrà che informare l’acquisterente il quale con molta probabilità rinuncerà
b) i creditori del coniuge non assegnatario, non potranno far sgomberare lo stesso fino a quando non verranno meno i presupposti che hanno dato vita a quel provvedimento; ma con molta probabilità nessuno farebbe partire procedimento giudiziario sapendo che andrebbe a finire in un angolo morto. .
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