in questo tratteremo dell’obbligo della partita iva per gli Enti non Commerciali o meglio del passaggio dal regime di esclusione al regime di esenzione che sarebbe dovuto entrare in vigore il 1 gennaio 2025 ma che è stato posticipato al 1 Gennaio 2026 con un decreto in extremis. A tal proposito ci dobbiamo scusare con i clienti che hanno ricevuto la newsletter nella quale appunto si informava dell’imminente scadenza, ma come avranno certamente capito i lettori, noi la comunicazione l’avevamo preparata e programmata prima del decreto milleproroghe che ne ha sancito la proroga; abbiamo tuttavia deciso di non eliminare l’articolo perché semplicemente la proroga non cambia la sostanza delle cose e forse è un occasione per far si che le organizzazioni coinvolte si mettano in regola nel corso del 2025 senza arrivare con la corda al collo a fine anno; perché il cambio non è banale e l’impatto sull’organizzazione è tale che non può essere gestito senza un adeguata preparazione e formazione; insomma ci vuole tempo e ci auguriamo pertanto che le associazioni coinvolte usino con saggezza questo tempo. Fatta questa premessa, vediamo di approfondire l’argomento; infatti molte associazioni già sono dotate di partita iva ma il vero problema è dato dal fatto che alcune fonti di reddito, una volta escluse, entrano nel campo IVA. In questo articolo cercheremo di fornire alcune informazioni di base sull’argomento in modo che gli interessati possano farsi un idea della situazione ed eventualmente approfondire l’argomento magari acquistando la nostra guida oppure rivolgendosi ad un professionista direttamente e lo faremo fornendo delle risposte alle domande più frequenti.
Ricordati sempre di
- 1) Verificare che non siano intercorsi degli aggiornamenti in quanto la normativa è in continua evoluzione
- 2) Approfondire magari con l’aiuto di un consulente specializzato perché la normativa è molto ma molto complessa ed in un articolo o in un video per quanto fatto bene è impossibile che si possano tenere in considerazione tutte le eccezioni, le variabili e le dinamiche in gioco
Scadenze e novità per tutte le persone fisiche
Bisogna far riferimento al decreto al decreto legge 215 del 2023
l’Iva sta per imposta sul valore aggiunto (in Inglese si dice VAT= Value Added Tax); è una tassa che si applica in tutti i paesi del mondo e che va a tassare le transazioni economiche tra operatori economici, tra operatori economici e pubbliche amministrazioni, tra operatori economici e privati; mentre sono escluse le operazioni tra privati cittadini; inoltre l’Iva non si applica su tutte le prestazioni ma solo su alcune ed è una materia molto complicata in quanto è una fonte di reddito rilevante per lo stato ed è una tassa sovranazionale in quanto è una di quelle tasse ove sono puntati gli “occhi vigili” della comunità europea. Il riferimento primario sul piano legislativo dell’IVA è il DPR 633 del 1972.
Lo devono fare tutti quegli enti non commerciali che hanno introiti diversi da quelli istituzionali ovvero legati alla mission dell’Ente, in sostanza la partita iva, a prescindere dagli importi in gioco, va aperta per tutti coloro che esercitano attività sussidiarie all’attività principale dell’Ente, ma di tipo commerciale. Facciamo degli esempi
- l’Associazione sportiva o un circolo che hanno un bar interno
- l’ente di assistenza che vende dei beni ed usa quei ricavati per coprire i costi di gestione
- la comunità terapeutica che produce dei manufatti che poi vende sul mercato e con il quale si finanzia
- un associazione musicale che organizza corsi per imparare ad usare uno strumento musicale
Tuttavia non è tanto l’apertura della partita iva il vero problema ma quali sono le attività che rientrano nel campo dell’iva, facendo distinzione alle attività “Fuori Campo Iva”, “Esenzione Iva ed imponibile Iva”
IMPONIBILE
In bene o il servizio è soggetto ad iva e quindi al controvalore va applicata l’Iva prevista per quella tipologia di prestazione. l’Iva in Italia standard è del 22%, ma esistono aliquote agevolate come il 4% che si applicano ad esempio ad alcuni alimenti o al 10% che si applicano ad esempio nei servizi turistici (albergo, ristorante, ecc)
ESENTE IVA
La prestazione è soggetta ad Iva ma l’aliquota è pari a zero; in sostanza quella prestazione va gestita come se fosse una normale transazione economica con IVA, ma appunto l’Iva non viene applicata in quanto è nulla. Esistono tanti beni che sono esenti da Iva ad esempio le prestazioni sanitarie o i tributi pagati dal contribuente
ESCLUSIONE OVVERO FUORI CAMPO IVA
In questo caso è come se l’Iva non esistesse, la prestazione ai fini iva è come se non fosse mai stata eseguita e di conseguenza conta solo il controvalore della transazione. Un esempio la prestazione di lavoro, i diritti d’autore, gli interessi pagati per un prestito, il guadagno sul capitale derivato dalla cessione di un immobile o di azioni, ecc. Ovviamente parlando di enti non commerciali erano fuori campo d’iva le quote versato dai soci, le donazioni, ma anche i corrispettivi specifici come meglio specificato in seguito
Il primo requisito è la territorialità, in sostanza la prestazione deve essere eseguita all’interno del territorio nazionale;
il secondo requisito è soggettivo, ovvero il soggetto che esercita in maniera continuativa un’ attività di tipo commerciale
il terzo requisito è tipo oggettivo, ovvero a fronte di un corrispettivo pagato c’è una contro-prestazione
Ovviamente tutti e tre i requisiti devono verificarsi contemporaneamente
La differenza è sul piano contabile, ovvero un ente non commerciale è sempre tenuto ad avere una sua contabilità ordinata per provare che le operazioni fatte sono tutte all’interno del proprio ambito istituzionale e quelle extra sono sussidiarie, tuttavia con l’introduzione dell’Iva si vanno ad aggiungere altri adempimenti che rendono la contabilità dell’ente sempre più vicino a quello di un impresa; in sostanza le fatture in acquisto e quelle in vendita o semplicemente gli scontrini elettronici (quello che una volta si chiamava registratore di cassa) devono essere registrati in un apposito registro ed al termine di un periodo di tempo, solitamente il trimestre, va effettuata la liquidazione dell’IVA; ovvero va inviato all’agenzia delle Entrate un rapporto sull’Iva pagata e l’Iva in vendita, anche se questa fosse a zero. Questo comporta la necessità di un maggior sforzo amministrativo.
L’esenzione da tale adempimento non è tanto riferita alla tipologia di Ente, quindi in sostanza tutti gli Enti commerciali ne sono colpiti con la sola limitazione ad oggi delle ONLUS, ma la inclusione o esclusione è legata alla singola operazione economica; quindi sono esclusi quegli Enti che si finanziano esclusivamente da:
- Donazioni liberali
- Versamento delle quote associative
- Fondi pubblici
- Raccolte da manifestazioni pubbliche
Questa tipologia di entrate rientrano nel regime dell’esclusione ovvero “Fuori campo Iva; mentre la cessioni di beni e servizi aggiuntivi destinati agli associati ma sempre attinenti all’attività istituzionale (sono chiamati anche “corrispettivi specifici”; in sostanza queste entrate venivano considerate una sorta di estensione delle quote sociali) a partire dal 1 Gennaio 2026 passerano dalla condizione di fuori campo iva ad esenzione iva. Per le ONLUS rimane ancora in piedi il vecchio regime ma potrebbe cambiare da un momento all’altro in attesa di un chiarimento con la commissione europea
In linea di massima la regola da adottare è piuttosto semplice ed è questa: se non ci fosse quel determinato corrispettivo l’associazione erogherebbe ugualmente la prestazione? Se la risposta è no, allora quella prestazione rientra nel campo IVA; non potendo ovviamente specificare in questo articolo tutte le possibilità ti invitiamo a visionare questa pagina del CSV LOMBARDIA che fornisce una tabella molto chiara sull’argomento Attività non commerciali ai fini IRES VS attività commerciali ai fini IVA – CSV Lombardia
Assolutamente no; ma solo nel caso di cessione di beni o servizi che sono imponibili Iva o che sono esenti Iva; nel primo caso applicherai l’Iva vigente salvo che non hai optato per il regime forfettario, nel secondo caso invece emetterai la fattura ma in esenzione (o lo scontrino elettronico). Al termine di questo articolo troverai degli esempi; ricordati sempre che il fatto che non applichi l’iva non significa che la fattura o lo scontrino elettronico non vada emesso
Esistono tre regimi, due quali sono del tutto simili, a quelli previsti per le imprese commerciali ed i professionisti:
il FORFETTARIO, il REGIME 398 e L’ORDINARIO
Esistono tre regimi che sono del tutto simili a quelli previsti per le imprese commerciali ed i professionisti, all’interno la nostra guida vi è una spiegazione di quali sono i diversi regimi
Il primo è il Forfettario
Nel forfettario l’Ente pagherà le imposte in forma forfettaria, alquanto modesta, sui ricavi dichiarati e non applicherà l’Iva ai suoi utenti ma non potrà scalare ne l’iva che paga ai suoi fornitori ne i costi necessari per l’esercizio della sua mission; anche sul piano degli adempimenti otterrà numerosi sconti, ovvero una notevole semplificazioni. Tuttavia per accedere (e rimanervi) nel regime forfettario bisogna che alcuni parametri rimangano sotto una certa soglia, se si sforano si passa al regime ordinario. Nel caso delle ODV (Organizzazioni di Volontariato) e gli APS (Associazioni Promozione Sociale) un limite è quello dei ricavi che è pari a 65 mila Euro
Il secondo è il Regime 398
E’ una legge speciale del 1991 che in prima battuta era riferita ai soli enti sportivi ma poi è stata estesa anche agli ODV e ad agli ASPS, Onlus, Proloco; bande musicali; ma non è applicabile per tutti. Questa legge consente di poter avere delle agevolazioni con una sorta di sconto sull’Iva da versare, ovviamente per le prestazioni di tipo commerciale, ovvero quelle imponibili Iva. Tuttavia questa legge si applica solo fino a ricavi di 400 Mila Euro; però con l’entrata in vigore del nuovo regime IVA c’è molta incertezza sull’utilizzo o meno di questo regime e questo forse è anche uno dei motivi della proroga
Il terzo è l’Ordinario
Tutte le attività di tipo commerciale, devono essere gestite contabilmente come un impresa, quindi si applica l’Iva alle prestazioni effettuate, si versa l’iva incassata dai clienti scalando quella pagata ai fornitori; si pagano le tasse sul reddito prodotto come una qualsiasi impresa; inoltre la contabilità deve essere completa.
L’IRES è un imposta pagata dai soggetti diversi dalle persone fisiche nella quale rientrano sul piano fiscale anche alcune partite ive come i professionisti, le ditte individuali ed i soci delle società di persone (sas e snc). L’ires è un imposta che ovviamente si paga sulla base del guadagno perseguito dall’Ente dato quindi da ricavi meno i costi “attinenti” e su questa cosa bisogna fare molta attenzione, perché se io sono un impresa che fornisce consulenza informatica non posso portarmi in deduzione l’acquisto ed i costi di gestione di un furgone. Per gli Enti non commerciali ovviamente l’IRES si applica alle sole prestazioni di tipo commerciale, di conseguenza non rientrano imponibili ai fini ires quelle attività che rientrano nel campo istituzionale; tuttavia non è detto che se una prestazione non è imponibile IRES non lo sia IVA e viceversa. Non è possibile generalizzare. La materia purtroppo è complessa. Vi rimandiamo al link del CSV lombardia disponibile sulla pagina del nostro sito area news
Si e no, dipende. La cosa è assolutamente possibile ma solo nel caso di regime ordinario e solo esclusivamente per gli acquisti effettuati per le attività commerciali soggette ad iva; quindi è esclusa la detraibilità dell’Iva per gli acquisti effettuati sulle attività di tipo istituzionali. Tuttavia se per ipotesi ed in maniera continuativa si fosse sempre in credito iva, significherebbe che l’attività sta perdendo soldi; oppure che l’Ente acquista beni e servizi con Iva ma poi non applica l’Iva sui ricavi e questo succede, o meglio dovrebbe succedere, solo nel caso in cui non fornisce alcuna cessione di beni o servizi o questi sono tutti esenti; in entrambi i casi si tratterebbe sempre di attività istituzionali e quindi l’iva non è mai considerata; in sostanza anche se si fosse a credito o lo è per un breve periodo e quindi si va a debito successivamente oppure quel credito non potrà mai essere riscosso perchè l’Iva pagata non può essere mai portata in deduzione sulle spese legate ad attività istituzionali
Per gli altri regimi fiscali ovviamente l’Iva non è mai detraibile a prescindere dalla natura dell’acquisto
E’ un lavoro complesso ed articolato e purtroppo estremamente dinamico perchè non solo cambia in funzione di variabili oggettive come la forma di associazione prescelta, se è iscritta al RUNTS, il regime fiscale, ma cambia anche in relazione all’attività commerciale svolta; peraltro ci troviamo in un contesto in continua evoluzione sul piano normativo e fino a quando non avrà raggiunto una certa stabilità purtroppo non è possibile essere certi che un affermazione fatta oggi valga domani. Tentiamo di fare una sintesi ma bisogna tener presente che molti dei seguenti adempimenti erano presenti già da diverso tempo; ne citiamo solo 7 a livello indicativo ma non esaustivo
- L’apertura della partita iva impone all’ente anche la definizione di quali sono le attività commerciali che intende esercitare e tutto questo si innesta con l’entrata in vigore della nuova codifica ATECO che parte nel 2025
- La registrazione di tutte le operazioni IVA in forma cronologica sia in acquisto che in vendita
- Le comunicazioni periodiche di dette transazioni che a secondo del regime può essere mensile o trimestrale
- La liquidazione finale annuale
- Ovviamente le attività commerciali che producono reddito verranno tassate ai fini IRAP ed IRES
- Per alcune attività è necessaria la SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività da effettuarsi presso il comune) e conseguente iscrizione alla camera di commercio
- L’approvazione e la redazione del bilancio; inoltre se si è iscritti al RUNTS, il bilancio deve essere depositato presso il RUNTS e deve seguire specifiche impostazioni per essere valido
A questi adempimenti se ne possono aggiungere altri di tipo più specialistico e legate all’attività esercitata; peraltro in relazione al regime fiscale scelto le associazioni possono essere esentate. Attenzione per coloro che operano come fornitori di Enti pubblici per l’erogazione di servizi di pubblico interesse è possibile che con il passaggio dall’esclusione Iva ad esenzione/imponibile iva, l’Ente richieda l’iscrizione in camera di commercio e richiede la registrazione dell’associazione ad una piattaforma di E-Procurement certificata. Ma il vero lavoro quello più “impegnativo” è la separazione tra attività istituzionali e quindi esenti, dalle attività imponibili sia a livello IRES che IVA e qui purtroppo l’onere della prova spetta sempre al contribuente; pertanto gli amministratori devono provare in caso di contestazione che la scelta effettuata di gestire quella determinata operazione in esenzione IVA soddisfi i requisiti.
Potresti avere problemi a rifornirti da terzi di prodotti e servizi che sono palesemente non “organici” alla missione. Facciamo l’esempio se il centro sportivo compra caffè e bibite per il proprio bar interno si potrebbe trovare di fronte al fornitore che gli nega la fornitura o per lo meno gli chiede una manleva. Se invece hai aperto già una SCIA presso il comune con il solo codice fiscale potresti ricevere l’inibizione dell’attività da parte del comune, ovvero la sospensione dell’esercizio dell’attività commerciale. Devi tener presente che la possibilità di essere individuato è molto facile perchè tutti i tuoi fornitori nel momento che emettono la fattura nei fatti dicono all’Agenzia delle Entrate indirettamente ed inconsapevolmente chi è il loro cliente, la quale non ci mette molto ad incrociare i dati e a scoprirti; insomma decidere di non farla è facile ma essere scoperti è un’operazione piuttosto banale e le sanzioni per la non emissione delle fatture sono altissime perché si va un minimo del 90% ad massimo del 180% dell’iva non corrisposta con un minimo di € 500,00, la quale scende a € 250,00 qualora non ci sia evasione iva, esempio nel caso delle operazioni esenti. Peraltro la sanzione potrebbe in certi casi rappresentare un problema secondario per gli enti che lavorano o si alimentano con fondi pubblici, infatti rischiano di non vedersi erogati contributi o i corrispettivi previsti
E’ un problema che esiste da quando l’uomo ha cercato di uscire dalle caverne ed ha deciso di vivere insieme ad altri suoi simili in maniera organizzata: dividere il buono dal cattivo, separare la parte utile da quell’inutile, penalizzando il “cattivo” dal “buono”. Questo concetto vale sempre e dappertutto, pensiamo soltanto alla scuola o al Welfare.
Infatti fino a quanto questo settore (quello del no-proft) era relegato a pochi ambiti specifici ed assumeva dimensioni del tutto trascurabili la politica lo ha lasciato fare senza fissare delle regole chiare; ma quando ha cominciato a guadagnarsi il ruolo di Terzo Settore e quindi ad avere un peso significativo sull’economia, la politica non poteva più essere indifferente e di conseguenza ha cominciato a legiferare. In sostanza le istituzioni, e non solo quelle italiane, devono trovare un compromesso tra due legittimi obiettivi:
il primo è quello di non distruggere un patrimonio di organizzazioni che esercitano un servizio meritorio e fondamentale spesso in sostituzione dello stato inefficiente e sprecone
il secondo è quello di evitare che dietro a queste organizzazioni si nascondino delle vere e proprie attività economiche che oltre a fare concorrenza sleale alle organizzazioni “sane”, provocano una perdita consistente di gettito fiscale con gravi ripercussioni su tutti i cittadini. In quest’ultimo caso il danno è ancor più grave perché la concorrenza sleale uccide le imprese sane con effetti drammatici sia sul gettito, sull’occupazione e sugli investimenti
Non c’è obbligo per le imprese figuriamoci per un Ente Non commerciale! Il fatto che non ci sia l’obbligo non significa che non bisogna fare le cose che fa il commercialista e quindi disporre delle competenze giuste, quindi se non si hanno queste competenze è vivamente consigliato appoggiarsi ad un commercialista o assumere una persona anche part time che disponga di tali competenze come abbiamo fatto noi.
Un buon aiuto può venire dall’uso di programmi informatici specifici che forniscono un grosso supporto all’amministrazione; tuttavia sono finiti i tempi nella quale la parte amministrativa assumeva un ruolo secondario in un’organizzazione di qualunque natura; in sostanza la gestione disordinata, poco professionale non è più ammissibile in una società così complessa. Inoltre ti invitiamo a fare molta attenzione a non commettere l’errore più diffuso che sia enti no profit che piccole imprese commettono: affidarsi completamente al commercialista e pensare di aver risolto il 100% dei problemi amministrativi, quasi che questi siano una sorta di maghi che con una bacchetta magica ti risolvano tutti i problemi con il fisco! Scordatelo!
Affidarsi al commercialista significa esternalizzare una parte delle attività che vengono esercitate dalla tua organizzazione ma non significa che tu ti debba disinteressare alla cosa. Nella nostra guida ti spieghiamo il perché
Sono tutti dubbi legittimi, ma non è possibile generalizzare; ogni situazione va analizzata caso per caso ; inoltre esistono delle soglie bisogna fare anche delle simulazioni i cui risultati possono aiutarti a comprendere quale strada prendere; si tratta di analisi piuttosto complesse che richiedono tempo e competenze per farle e pertanto è possibile, se tu non hai tempo e le conoscenze, che ti debba affidare ad un consulente; ma credimi è il miglior investimento che tu possa fare. Noi abbiamo redatto una guida per il quale chiediamo un modesto contributo per aiutarti ad impostare correttamente l’analisi del problema; la guida è in forma testuale ma anche video.
Sono escluse Iva ad esempio le raccolte di fondi da eventi, pensiamo ad esempio alla vendita delle piantine da parte dell’Organizzazione sulla lotta dei tumori, oppure la raccolta effettuata sui canali televisivi di Telethron per le malattie genetiche o le raccolte effettuate per eventi straordinari naturali come i terremoti; se uno analizza queste transazioni capisce che sono soddisfatte le prime due condizioni e non la terza quella dell’oggettività
Invece per quanto riguarda l’esenzione IVA
Pensiamo al socio di un circolo ippico al quale viene noleggiato lo spazio con gli attrezzi dove esercitarsi; oppure il socio di un associazione musicale al quale viene venduto il corso per l’uso di uno specifico strumento. In questi casi l’Ente deve emettere la fattura ma non applica l’Iva
Per quanto concerne invece le operazioni imponibili Iva
Sono sempre imponibili la cessione dei beni come bevande ed alimenti; ad eccezione delle organizzazioni che operano per conto degli indigenti (il classico emporio Caritas ad esempio è esente); tornando ai due esempi di prima, se per ipotesi assurda il circolo ippico vendesse il corso per uno strumento musicale e viceversa l’associazione musicale vendesse il servizio ippico, in questi due casi queste due attività sarebbero considerate commerciali in quanto non correlate con la missione istituzionale dell’ente e quindi non solo soggette ad Iva ma anche all’ Ires; a prescindere se i fruitori fossero soci o non soci
Solo parzialmente. Puoi rivolgerti a BBSPRATICHE per
- Aprire la Partita Iva,
- per effettuare la comunicazione al COMUNE nel caso l’attività sia soggetta a SCIA,
- per registrare la tua attività alla camera di commercio se lo prevede,
- per iscriverti o uscire dal RUNTS;
- puoi richiederci di emetterti le fatture elettroniche se non vuoi farlo;
- Per iscriverti su albi fornitori di Enti Pubblici
- Per supportarti nel partecipare a bandi su piattaforme di E-procurement
ma per legge ci è vietato di tenere la contabilità per conto terzi, questo lo può fare solo un commercialista o un consulente del lavoro iscritto al relativo albo professionale; l’alternativa è tenere la contabilità internamente con proprio personale dipendente che può essere assunto anche a part time; in questo caso seleziona una persona con la giusta qualifica e competenza e soprattutto affidati sempre ad un professionista per alcuni adempimenti come le liquidazioni e per consigli su come gestire situazioni particolari. Vi è un ulteriore possibilità; esistono reti associative che forniscono questo servizio e probabilmente lo fanno a costi molto contenute