Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) è un sistema digitale introdotto in Italia per migliorare la gestione ed il monitoraggio dei rifiuti. Le fonti principali da cui si alimenta il provvedimento sono diversi ma quelli fondamentali sono l’articolo 188-bis del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, che stabilisce le norme per la gestione e la tracciabilità dei rifiuti in Italia; ed il Decreto Ministeriale 4 aprile 2023, n. 59, che ne definisce l’organizzazione, il funzionamento, le tempistiche ed in genere quel periodo transitorio nella quale si passa dal vecchio sistema, il SISTRI, al nuovo sistema. il RENTRI è stato introdotto per raggiungere con maggiore efficacia e costi più contenuti i seguenti scopi
- Digitalizzazione: elimina i processi cartacei, semplificando la gestione documentale.
- Tracciabilità: consente il monitoraggio continuo dei flussi di rifiuti, riducendo il rischio di gestione illecita.
- Semplificazione amministrativa: standardizza le procedure a livello nazionale, riducendo gli oneri per le imprese.
- Sostenibilità ambientale: supporta le politiche di economia circolare e sviluppo sostenibile
In sostanza Il RENTRI migliora l’interoperabilità con altri sistemi gestionali, garantisce una maggiore trasparenza e semplifica l’accesso ai dati da parte delle autorità competenti soprattutto per quanto attiene i rifiuti pericolosi per la cui classificazione si rimanda a questo sito
AVVISO IMPORTANTE
Attenzione a seguito dell’approvazione del decreto mille proroghe IL 13-02-2025, la scadenza del 13 Febbraio è stata posticipata di 60gg , nel momento che scriviamo purtroppo non ci sono certezze soprattutto per coloro che invece si erano messi in regola, quanto scritto in questa pagina ovviamente era stato preparato prima del decreto; rimaniamo quindi in attesa del decreto ministeriale che dovrebbe chiarire le cose
Chi è obbligato ad iscriversi al RENTRI
Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI a prescindere dalle dimensioni:
- Produttori di rifiuti pericolosi.
- Coloro che effettuano il trattamento ed il riciclaggio dei rifiuti
- Coloro che si occupano di raccogliere e trasportare rifiuti pericolosi
- Imprese che fanno intermediazione, commercio di rifiuti pericolosi senza detenzione
- Soggetti che operano per conto dei soggetti interessati come le associazioni di categoria
Sono inoltre tenuti all’iscrizione i Produttori di rifiuti non pericolosi ma con un numero di dipendenti superiore a 10
Ne consegue che sono esclusi solo gli operatori che hanno meno di 10 dipendenti e che non trattano rifiuti pericolosi, tuttavia questa esclusione che ovviamente solleva da tale incombenza le imprese più piccole, nei fatti è valida solo parzialmente; infatti cosa succede se uno dei soggetti obbligati dovesse conferire dei rifiuti ad un impresa che rientra tra quelle esentate? Alla fine quindi io credo che anche quelle piccole che operano per conto delle grandi imprese alla fine siano obbligate a registrarsi
IL RENTRI sostituisce l'ALBO dei GESTORI AMBIENTALI?
E’ bene fare chiarezza il RENTRI non sostituisce l’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali, ma il SISTRI. il RENTRI non è un registro in senso stretto, ma un applicazione che ha lo scopo di monitorare il ciclo di vita dei rifiuti ; insomma per semplificare al massimo possiamo paragonarlo ad un programma di logistica, nella quale le “merci” (ovvero i rifiuti), sono prodotti, stoccati, movimentati e trasferiti, fino al loro smaltimento o trasformazione. Questo programma non farà altro che tracciare i diversi passaggi in modo che in qualsiasi momento è in grado di rispondere a domande come:
- chi ha in carico quella quantità di rifiuto alla data x
- chi lo ha prodotto, cosa ha prodotto e quanto ne ha prodotto
- chi ha gestito i passaggi intermedi e quando lo ha fatto
Sia l’Albo dei Gestori Ambientali sia il RENTRI sono in carico al Ministero dell’Ambiente e sebbene la registrazione ad entrambi i registri è obbligatorio per molte imprese, si può verificare che un impresa sia iscritta all’Albo Gestori Ambientali ma non è detto che sia iscritta al RENTRI e viceversa. Per avere maggiori informazioni sull’albo ti rimandiamo alla nostra pagina dedicata all’argomento
Quando scadono i termini per l'iscrizione al RENTRI
Attenzione a seguito dell’approvazione del decreto mille proroghe nel mese di 13-02-2025, la scadenza del 13 Febbraio è stata posticipata di 60gg ma senza un decreto attuativo del ministero regna la confusione, nel momento che scriviamo purtroppo non ci sono certezze soprattutto per coloro che invece si erano messi in regola, quanto scritto in questa pagina ovviamente era stato preparato prima del decreto
Esistono delle tempistiche diversificate in relazione alla pericolosità ed alle dimensioni dell’impresa
dal 15/12/2024 al 13/02/2025 devo iscriversi i seguenti operatori
- Produttori rifiuti pericolosi con almeno 10 dipendenti
- Produttori rifiuti non pericolosi con più di 50 dipendenti
- Intermediari anche senza deposito
- Raccoglitori e Trasportatori
- Coloro che trattano i rifiuti
- Soggetti terzi che operano sulla piattaforma RENTRI per conto dei soggetti obbligati
Dal 15/06/2025 al 14/08/2025 devono iscriversi gli operatori con più di 10 dipendenti ma meno di 50 che non producono rifiuti pericolosi
dal 15/12/2025 al 13/02/2026 i soggetti che producono rifiuti pericolosi con meno di 10 dipendenti
Da qui si deduce che non devono iscriversi i produttori di rifiuti non pericolosi con meno di dipendenti.
Con l'arrivo del RENTRI cosa succede ai formulari
Dal 13 Febbraio i formulari (FIR) prodotti prima di questa data vanno in pensione e non possono più essere utilizzati anche se vidimati. Dal 13 Febbraio infatti i FIR dovranno essere prodotti e vidimati digitalmente direttamente dal RENTRI e questo per tutti gli operatori anche per quelli non obbligati all’iscrizione, tuttavia rimarranno, una volta vidimati, cartacei fino al 13/02/2026; oltre quella data i FIR per gli obbligati saranno esclusivamente in digitale, per gli altri rimarranno cartacei
Cosa succede ai registri di carico e scarico?
Dal 13 Febbraio è possibile produrre i registri di carico e scarico all’interno del portale RENTRI, invece per quanto attiene la vidimazione si dovranno seguire percorsi diversi
- per i soggetti obbligati il registro dovrà essere vidimato nel RENTRI e la movimentazione avverrà in formato digitale per il primo gruppo di operatori
- per i soggetti con più di 10 dipendenti e fino a 50 invece continueranno ad utilizzare il formato cartaceo fino alla data di iscrizione al RENTRI che dovrà avvenire tra il 15/06/2025 al 15/08/2025
- per i soggetti fino a 10 dipendenti ma che trattano rifiuti pericolosi la data di inizio è quella di iscrizione al RENTRI ovvero tra il 15/12/2025 ed il 13/02/2026
Per tutti i soggetti non obbligati non cambia nulla, rimarranno cartacei e dovranno essere vidimati in camera di commercio. Per una migliore lettura dei dati di cui sopra si può far riferimento alla tabella
Se i formulari ed i registri si devono prelevare da, RENTRI, questo significa che chi non è obbligato in realtà è costretto a farlo
In realtà esistono due livelli di registrazione:
un livello semplice denominata “Produttori non iscritti” e “Produttori iscritti”; i primi possono fare solo delle operazioni base come appunto di produrre e vidimare i formulari oppure quello di creare il registro carico/scarico; per poter invece operare bisogna effettuare l’iscrizione “full”
Ho un azienda di meccatronica devo iscrivermi al RENTRI
Le imprese che operano in tale ambito producono rifiuti pericolosi di conseguenza si devono necessariamente iscrivere a prescindere dalle loro dimensioni anche se per quelli più piccole è previsto a fine 2025
Come si deve comportare un azienda edile iscritta alla categoria 2BIS
Devi iscriversi come produttore se:
a) hai più di 10 dipendenti anche se non lo deve fare subito
b) produce rifiuti pericolosi indipendentemente dalle dimensioni dell’impresa, anche in questo caso se sei un piccola impresa con meno di 10 dipendenti puoi posticiparlo a fine 2025
Cosa serve per iscrivermi al RENTRI e posso delegare un operatore come BBSPRATICHE
Per iscriversi è sufficiente lo SPID oppure la CIE o il CNS ovviamente è possibile darci l’incarico; In tal caso è necessario fornire
- Visura camerale
- Se c’è più di una unità locale specificare se quell’unità rientra nell’ambito di applicazione della legge, tra questi vanno indicati anche eventuali cantieri temporanei
- Numero di dipendenti
- Specificare quale delle attività s’intende fare con i rifiuti (riciclaggio, commercio, trasporto, produzione)
Affidando a voi oltre all’iscrizione provvediamo a produrre il FIR (con relativa vidimazione) e il libro di carico-scarico
Quali sono i costi per l'iscrizione
Per l’iscrizione light ovvero per la mera registrazione non ci sono costi; per l’iscrizione ordinaria invece ci sono dei diritti annuali da pagare come per l’Albo dei Gestori Ambientali; i costi per unità locale sono
Imprese con più di 50 Dipendenti,Imprese o enti che trattano o trasportano rifiuti, intermediari, Consorzi, Imprese :
- € 100,00 l’anno (€ 60,00 dal secondo anno)
Produttori ed Imprese da 10 a 50 dipendenti:
- € 50,00 (€ 30,00 dal secondo anno)
Per gli altri soggetti
- € 15,00 (€ 10,00 dal secondo anno)
A questi vanno aggiunti i costi di segreteria pari ad € 10,00
Detti costi sono per singola unità locale
Quali sono le sanzioni in caso di non icrizione al RENTRI
La mancata o irregolare iscrizione al RENTRI o la mancata o incompleta trasmissione dei dati, nei tempi e secondo le modalità previste, comporta per i soggetti obbligati una sanzione da 500 a 2mila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille a 3mila euro per i rifiuti pericolosi.
Tuttavia la sanzione amministrativa è una “passeggiata di salute” rispetto agli altri rischi che si possono correre:
- Nei casi più gravi l’impresa e quindi i suoi rappresentanti legali corrono il rischio di denuncia all’autorità giudiziaria.
- Esclusione dalle gare d’appalto
- Perdita opportunità di business se si lavora in subappalto con altre imprese soprattutto se grandi; in quanto sicuramente quest’ultime faranno gli opportuni controlli
E' necessario registrare anche le unità locali e cosa succede con i cantieri temporanei
Se le unità locali prodocuno rifiuti anch’esse devono essere registrate, e devono essere registrati anche i cantieri temporanei
La conservazione dei documenti
Con l’arrivo del RENTRI la conservazione diventa digitale ma non quella che si fa normalmente ma quella che ha piena validità legale ovvero la conservazione sostitutiva; per approfondire l’argomento ; una procedura particolare di archiviazione che segue particolari procedure e specifiche tecnologia.
Quindi per tutti coloro che sono obbligati ad usare il RENTRI tutti dovranno utilizzare la conservazione sostitutiva per archiviare la documentazione digitale; per quelli invece che non sono obbligati non è chiaro come questi debbano archiviare la documentazione.
Purtroppo questa funzione non è disponibile dentro il RENTRI ma bisogna appoggiarsi a servizi esterni; diversamente è possibile affidarsi ad soggetto che mette a disposizione uno strumento software che si interfaccia con il RENTRI ma che arricchisce di funzionalità; strumento che BBSPRATICHE mette a disposizione