L’amministratore di sostegno è una figura istituita per tutelare quelle persone che, a causa di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. È stata introdotta nel nostro ordinamento dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6, che ha attuato una vera e propria rivoluzione giuridica e culturale nella tutela delle persone fragili, affiancando ai più rigidi istituti tradizionali (interdizione e inabilitazione) un nuovo strumento, più flessibile e quindi maggiormente adattabile alla specificità delle singole situazioni.
Ai sensi dell’art. 404 c.c., la misura di protezione dell’amministrazione di sostegno può essere disposta nei confronti della persona “che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi”.

La procedura

La procedura può essere avviata ex artt. 406 e 417 c.c. (legittimazione attiva alla presentazione del ricorso) dai seguenti soggetti: Pubblico Ministero, beneficiario della misura (anche se minore, interdetto o inabilitato), coniuge, persona stabilmente convivente, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, tutore dell’interdetto, curatore dell’inabilitato, unito civilmente in favore del proprio compagno. Inoltre, ex art. 406 c. 3 c.c. sono obbligati giuridicamente i “responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno”.
Il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno si propone con ricorso da depositarsi presso il Tribunale (ufficio del Giudice Tutelare) del luogo di residenza o domicilio del potenziale destinatario della misura ex artt. 404 e 407 c.c., tale provvedimento deve contenere oltre alle generalità ed alla residenza del beneficiario anche le ragioni per cui si chiede la nomina dell’amministratore di sostegno, con specificazione degli atti di natura personale o patrimoniale che debbano essere compiuti con urgenza. Potrebbe risultare utile, anche se non obbligatorio, allegare una descrizione delle condizioni di vita e della situazione patrimoniale del soggetto beneficiario del provvedimento al fine di agevolare l’attività istruttoria del Giudice tutelare.
Se non sussistono particolari ragioni di urgenza, il Giudice Tutelare, letto il ricorso, fissa con decreto la data di udienza per l’audizione del beneficiario e per la convocazione del ricorrente e degli altri soggetti (congiunti, conviventi, ecc.) indicati nell’art. 406 c.c., il giudice ha un ampio potere istruttorio ex art. 407 c.c. potendo anche richiedere d’ufficio una consulenza tecnica per valutare la capacità ed autonomia del beneficiario.
Qualora invece sussistano ragioni d’urgenza ex art. 405 c.c., il Giudice Tutelare, subito dopo il deposito del ricorso, potrà adottare, anche d’ufficio, inaudita altera parte, i provvedimenti necessari per la cura della persona e per la conservazione e l’amministrazione del patrimonio, a tal fine anche nominando un amministratore di sostegno provvisorio.

QUALE CRITERIO NELLA SCELTA DELL’AMMISTRATORE DI SOSTEGNO

La scelta dell’amministratore di sostegno viene effettuata dal Giudice Tutelare “con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona beneficiaria”. Orbene, il Giudice dovrà attenersi ad un ordine preferenziale sancito ex art. 408 c.c. nella valutazione del soggetto da nominare:
1. Volontà del beneficiario (valorizzare la designazione antecedente o in corso di procedimento manifestata dallo stesso di un amministratore di sostegno, purché il primo abbia un’adeguata capacità di discernimento);
2. In mancanza di designazione o in presenza di gravi motivi (quando, ad esempio, il soggetto designato non è idoneo allo svolgimento dell’incarico), il Giudice Tutelare, con decreto motivato, potrà nominare un amministratore di sostegno diverso, preferendo ove possibile uno dei seguenti soggetti: il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado, il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata;
3. Soggetto terzo di fiducia del Giudice tutelare (in caso di opportunità o in presenza di gravi motivi se sussiste designazione da parte del beneficiario).
L’amministratore di sostegno può essere sostituito laddove ne ricorrano i presupposti ex art. 413 c.c., su istanza motivata del beneficiario e degli altri soggetti legittimati.

QUALI SONO I COMPITI DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?

Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno ex art. 405 c. 5 c.c. deve contenere oltre le generalità del beneficiario e dell’amministratore incaricato anche l’indicazione:
1. della durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
2. dell’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
3. degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno;
4. dei limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
5. della periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario (rendicontazione).
Come suddetto l’oggetto dell’incarico delimita i compiti dell’amministratore di sostegno che possono riguardare, alternativamente o congiuntamente:
1. la cura della persona (intesa sia come cura della salute che come gestione degli aspetti relazionali e sociali);
2. la gestione del patrimonio reddituale e patrimoniale del soggetto beneficiario, volta alla conservazione delle risorse finanziarie dello stesso e al soddisfacimento delle necessità ordinarie e straordinarie del medesimo.
Il compenso per l’attività dell’amministratore di sostegno non è previsto dalla legge vista la tendenziale gratuità dell’incarico, disponendo tuttavia che il Giudice Tutelare, considerando l’entità del patrimonio del beneficiario e la difficoltà dell’amministrazione, possa liquidare in favore dell’amministratore un’equa indennità.

CHE DIFFERENZA SUSSISTE TRA TUTORE ED AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?

Il tutore è la persona nominata dal giudice affinché si occupi di una persona interdetta, cioè di una persona che è gravemente inferma di mente e che, pertanto, è incapace di provvedere ai propri interessi. Invece, l’amministratore di sostegno è la persona nominata dal giudice affinché assista chi, a causa della propria patologia, fisica o mentale, si trova anche solo temporaneamente nelle condizioni di non poter provvedere da sé alle proprie esigenze.
La differenza è dunque netta: mentre l’interdizione comporta l’assoluta incapacità legale a compiere praticamente qualsiasi atto giuridico, l’amministrazione di sostegno permette di intaccare la capacità d’agire del soggetto in maniera più limitata. Quindi, le differenze tra interdizione e amministrazione di sostegno si riflettono, ovviamente, anche sulle funzioni attribuite al tutore e all’amministratore di sostegno; il primo deve compire per l’interdetto qualsiasi tipo di atto giuridico (poiché il soggetto è privato completamente della capacità di agire salvo gli atti quotidiani semplici), il secondo invece interviene solo per i compiti specificatamente previsti dal decreto di nomina (infatti, il soggetto beneficiario mantiene la propria capacità di agire). In definitiva, il tutore sostituisce in tutto e per tutto l’interdetto, mentre l’amministratore di sostegno sostituisce l’incapace solo nel compimento degli atti individuati dal giudice.

COME BBSPRATICHE & SERVIZI PUÒ ESSERTI D’AIUTO?

Sia che siate privati o professionisti incaricati dal Giudice tutelare come amministratori di sostegno, la nostra azienda potrà accompagnarvi in questo complesso iter, soprattutto per quanto attiene all’obbligo di rendicontazione gravante sul soggetto nominato nei confronti del Giudice tutelare al fine di valutare il proprio operato e l’eventuale indennità a lui spettante per l’attività svolta. Affidarsi alla nostra professionalità vi eviterà di incorrere in errori, inoltre potremmo anche consigliarvi sulle scelte da intraprendere nel caso in cui un vostro caro sia nella condizione di aver bisogno della nomina di un amministratore di sostegno, supportandovi in ogni fase del procedimento.

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