L’accettazione dell’eredità ex art. 459 c.c. è lo strumento mediante il quale il chiamato all’eredità (v. art. 457 c.c.), in forma espressa o tacita, acquista il diritto all’eredità e assume la qualità di erede con effetto dal giorno dell’apertura della successione (v. art. 456 c.c.). Assumendo tale ruolo, egli subentra nella titolarità dell’asse ereditario e dei rapporti ad esso inerenti, senza la facoltà di poter preferire determinate posizioni per escluderne altre, potendo al massimo decidere di rinunciare all’eredità, poiché non è ammessa un’accettazione parziale, condizionata o a termine. L’atto dell’accettazione è inoltre irrevocabile e non ripetibile, da compiersi entro dieci anni dall’apertura della successione o dall’avveramento della condizione, se posta.
L’accettazione pura e semplice si distingue da quella effettuata con beneficio d’inventario (v. precedente articolo), la differenza non è solo di metodo perché attiene sostanzialmente al confluire del patrimonio ereditato in quello dell’erede che ha accettato puramente e semplicemente, mentre con l’accettazione beneficiata i due patrimoni rimangono distinti e non si confondono.
Se il chiamato muore senza avere accettato l’eredità, il relativo diritto si trasmette ai suoi eredi, costituendo tale ipotesi l’unica di acquisto a titolo derivativo di accettazione ereditaria ex art. 479 c.c.