Con il DL 34 del 19 Maggio 2020 e con il successivo intervento Decreto del Ministero degli interni del 27 Maggio e con del medesimo ministero nr 1395 del 30 Maggio; il governo riconosce ad alcuni soggetti di regolarizzare la propria posizione. Qui intendiamo fornire un quadro d’insieme del provvedimento che coinvolgerà un numero significativo di persone
1-Chi può presentare la domanda
La domanda, fatto salvo alcune condizioni appresso precisate, può essere essere inoltrata da
- a) I datori di lavoro (persone fisiche o giuridiche) che hanno un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani ed Europei
- b) I datori di lavoro (persone fisiche o giuridiche) che hanno in corso un rapporto di lavoro irregolare o intendono attivare un rapporto di lavoro con personale straniero (extra cee)
- c) I lavoratori extra-cee che hanno un peromesso di soggiorno scaduto dal 31-10-2019 (al fine di richiedere di soggiorno temporaneo di 6 mesi valido solo per l’italia)
2-In quali settori è possibile fare domanda
Le domande possono essere inoltrate dai datori di lavoro solo ed esclusivamente in merito alle seguite attività: lavoro domestico ; lavoro agricolo, allevamento, pesca, acquacoltura e relative attività collaterali
3-Quando è possibile presentare la domanda
La domanda si può presentare dal 1 Giugno al 15 luglio 2020, successivamente esteso al 15 Agosto 2020 e non vi sono graduatorie legata all’ordine di arrivo
4- Chi ne è escluso
- Sono esclusi innanzitutto tutti i coloro che hanno commesso reati o hanno procedimenti in corso in relazione ad alcune fattispecie di violazioni del codice penale ; inoltre sono esclusi coloro che hanno ricevuto un provvedimento di espulsione o siano considerati pericolosi per la sicurezza; ecc. Anche per i datori di lavoro che si sono macchiati di reati correlati non posso accedere alla sanatoria
- Quelli entrati in Italia dopo 8 Marzo 2020
- Quelli che avendo il permesso di soggiorno scaduto dalla data del 31 Ottobre e non possono dimostrare che hanno lavorato nei settori di cui sopra
5-Dove e come va presentata la domanda
La domanda deve essere presentata con tre percorsi diversi in funzione delle circostanze descritte nel primo punt:
- Punto 1a); va presentanta on line tramite il portale INPS per quanto attieni i lavoratori italiani e comunitari da assumere nei settori sopracitati
- Punto 1b; va presentata sul portale del ministero degli interni per quanto attiene il personale extra cee da assumere nei settori sopracitati
- Punto 1c) vapresentata alla questura tramite gli uffici postali; in sostanza è la stessa procedura già in corso per i permessi di soggiorno
I datori di lavoro che volessero procedere autonomamente devono dotarsi dello SPID ; alternativamente per coloro che possono e vogliono rivolgersi ai ns uffici siamo in grado di fornire sia lo SPID che occuparci della pratica
6. Requisiti per accedere alla sanatoria
Fatto salvo quanto descritto nel punto 4 Chi ne è escluso, per problematiche riguardo la violazione del codice penale: i requisiti sono i seguenti
- In primo luogo c’è un problema di reddito minimo per il datore di lavoro che deve essere di € 30.000,00 in caso di persone diverse da persone fisiche; € 27.000,00 nel caso di famiglie composte da più di una persona; € 20.000,00 nel caso di nuclei familiari fatti da un unica persona con capacità reddituale. Nel caso delle famiglie tuttavia ci sono due carte in più da giocare per “abbassare l’ostacolo“; concorrono al reddito anche il reddito dei familiari fino al 2° grado; inoltre non è necessario produrre tale certificazione nel caso di persone non autosufficienti purchè ci si limiti ad assumere una sola persona. Sebbene la legge non lo espliciti, il datore di lavoro che assume più persone, deve dimostrare di avere un reddito adeguato al numero di persone da assumere. Successivamente il limite del reddito nel caso di persone non autosufficienti non è più un vincolo.
- se il lavoro riguarda personale non comunitario, questi deve dimostrare la sua presenza sul territorio alla data del 8 marzo 2020, cosa che va provata esponendo documenti emessi da enti pubblici (rilievi impronte digitali e fotografici presso questure, il visto di ingresso sul passaporto, dichiarazione di presenza) ; inoltre non deve mai essere uscito dal territorio italiano da tale data:
- Per quanto attiene coloro che hanno il permesso di soggiorno scaduto l’unica eccezione è che questo sia scaduto prima dal 31 ottobre 2019 e che abbiamo prestato servizio nei settori indicati
7.Costi da sostenere per la domanda
Premesso che nella domanda non va allegato alcun documento in quanto questi vanno presentati al momento della convocazione, qui di seguito si riportano i costi da sostenere, considerando che in caso di rigetto della domanda o comunque esito non positivo, i soldi versati andranno persi
- Marca da bollo da €16,00 (va fornito il codice del contrassegno al momento della domanda)
- Modello F24 (modello REDT 2020) di € 500,00 pagato per quanto attiene il punto 1a e 1 b per ciascun lavoratore (i riferimenti della circolare dell’agenzia delle entrate con il relativo codice tributo)
- Nel caso di sanatoria per emersione, ovvero il datore di lavoro dichiara che il rapporto è già in essere, è necessario pagare un importo forfettario ulteriore a titolo di compensi non corrisposti e contributi non versati; tuttavia tale importo non risulta ancora definito; per adesso quindi il datore di lavoro si deve impegnare a versare questo importo entro 10 giorni da quando verrà comunicato ufficialmente;
- modello F24 (modello REDT 2020) di € 130,00 per quanto attiene invece la domanda di permesso di soggiorno 1c) + altre € 30,00 per le spese inerenti la procedura amministrativa (i riferimenti della circolare dell’agenzia delle entrate con il relativo codice tributo)
Il datore di lavoro inoltre dovrà sostenere costi indiretti quali quello per la presentazione della domanda, ad esempio se ci si rivolge al ns. ufficio; ed il costo per l’assunzione nonchè per l’emissione delle buste paghe
8.Quale ulteriore impegno deve garantire il datore di lavoro
Il datore di lavoro deve garantire innanzitutto l’assunzione del lavoratore, anche a tempo determinato. Nel settore domestico è consentita l’assunzione anche a tempo parziale purchè il salario non sia inferiore ala pensione sociale (intorno ai € 450,00 al mese per 13 mensilità) mentre negli altri settore è solo full time; inoltre deve garantire un all’alloggio dignitoso e le spese di viaggio per il rientro. Come sia possibile garantire un alloggio ad una persona che è assunta per 3 ore al giorno e che potrebbe lavorare in posti diversi la legge purtroppo non lo dice.
9. Quali documenti può produrre il lavoratore per dimostrare la sua permanenza in Italia
Certificazione medica rilasciata da un ente pubblico, certificato iscrizione scolastica dei figli, tessere nominative dei servizi di trasporto pubblico, contratti di con gestori di pubblici esercizi come operatori telefonici; attestazioni rilasciati dai centri di accoglienza anche religiosi; atttestazioni provenienti di autoirtà consolari
10. Il lavoratore o il datore di lavoro rischiano durante questo periodo
La legge ovviamente viene incontro ai due soggetti, sospendendo le sanzioni amministrative e penali a patto che ovviamente venga effettuata l’emersione; è altresì evidente che la sospensione non si applica a coloro che hanno già procedimenti in corso e per i quali sarebbe comunque rigettata la domanda per per i motivi precedentemente esposti. Inoltre le azioni penali o amministrative non vengono sospese se le persone non si presentano; oppure il datore di lavoro non assume, ecc. Risulta altresì evidente che se la sanatoria è rigettata per responsabilità di una delle due parti l’altra non è impattata; a titolo di esempio: il datore di lavoro intende assumere la persona irregolare ma questi a seguito dei riscontri risulta essere un soggetto pericoloso; è chiaro che il datore di lavoro poteva non essere al corrente di questa cosa; ecc
11. Ci sono altri documenti ufficiali al quale far riferimento
In aggiunta la decreto è importante conoscere la circolare del ministeri degli interni 1395 del 30 Maggio 2020; nonchè il decreto del medesimo ministero pubblicato in Gazzetta ufficiale
12. Quale supporto può garantire il vs. ufficio
Il nostro servizio prevede:
- Valutazione del possesso dei requisiti
- Emissione dello SPID
- Predisposizione ed inoltro della domanda
- Monitoraggio della domanda
- Assistenza in caso di problemi (esclusa quella legale e l’accompagnamento, possibile ma bisogna sostenere dei costi aggiuntivi)
- Opzionale. Assistenza per l’assunzione ed elaborazione delle buste paga (solo per quanto attiene i lavoratori domestici ed eventuale supporto consulente lavoro)
Se vuoi avere ulteriori informazioni su questo servizio non esitare a contattarci oppure compila il modulo sottostante