La rappresentazione nella successione ereditaria e la successione per gli incapaci  minori, interdetti, ecc)

Lo Stato mette a disposizione un istituto giuridico denominato “Rappresentazione” attraverso la quale alcuni soggetti possono essere rappresentati da un terzo ma non per volontà espressa ed esplicita del rappresentato perchè in tal caso si parlerebbe di “procura”. Vediamo nello specifico la definizione:

la “rappresentazione” è quell’istituto giuridico che opera quando il soggetto chiamato all’eredità (“rappresentato”) non può o non vuole accettarla, secondo cui al posto del chiamato all’eredità, che si trovi nelle condizioni appena indicate, subentra il suo discendente (“rappresentante”) nel luogo e nel grado dell’ascendente (v. art. 467 c.c.), con la funzione di tutelare la stirpe familiare nell’acquisizione dei beni del defunto.

•Quali sono i presupposti affinché possa applicarsi tale istituto

Qui di seguito i requisiti necessari per attivare l’istituto della “rappresentazione”

1. il chiamato diretto (ascendente o rappresentato) deve essere figlio o fratello/sorella del defunto;
2. deve aver espressamente rinunciato ad acquisire i beni ereditari oppure, perché morto prima o insieme al de cuius (premorienza e commorienza);
3. non può partecipare alla successione perché indegno a succedergli o dichiarato assente.

Quindi, i rappresentanti sono i discendenti legittimi e naturali riconosciuti dai soggetti che erediterebbero dal defunto, chiamati in subordine all’eredità al posto dell’ascendente che ha rinunciato o non ha potuto accettare per i motivi in precedenza esaminati. Invece, i rappresentati sono i soggetti chiamati all’eredità che non possono o non vogliono succedere al defunto, di cui, secondo l’art. 468 c.c., devono essere, in linea retta, figli legittimi, naturali, legittimati e adottivi, discendenti dei figli naturali o, in linea collaterale, fratelli e sorelle.

È possibile estendere tale istituto anche ad altre tipologie di parentela del defunto

Non è possibile estendere oltre i limiti dell’art. 468 c.c. l’applicazione della rappresentazione, il legislatore ha tassativamente disposto, sia per la successione legittima che testamentaria, che essa operi a favore del figlio o di fratelli/sorelle del defunto, escludendo dalla rappresentazione i discendenti del nipote ex filio (v. sent. Corte Cass. n. 22840/2009).
Ovviamente, rappresentanti e rappresentati devono essere in possesso al momento di apertura della successione della capacità a succedere, ossia dell’idoneità, quali persone fisiche, a divenire erede ex art. 462 c.c. (per il semplice fatto che si è viventi, nati o anche solo concepiti, nel momento in cui si apre la successione e si è chiamati all’eredità con la morte del de cuius); oltre al caso eccezionale del testamento a favore del figlio non ancora nato né concepito di una determinata persona, purché viva al momento dell’apertura della successione.

Un minorenne può essere erede

Per il nostro ordinamento, i minorenni possono essere nominati eredi in un testamento o essere chiamati alla successione legittima di un loro parente, ma, non avendo la capacità di agire (che si acquista con la maggiore età), non possono decidere autonomamente se accettare o rinunciare all’eredità. Per far questo hanno bisogno dell’intervento dei genitori (o di diverso legale rappresentante) e dell’autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 c.c.

Un interdetto o un soggetto incapace di intendere e volere può essere erede

I genitori o un diverso legale rappresentante devono presentare un ricorso dinanzi al giudice tutelare (GT) competente, ossia quello del luogo in cui il minore abbia la residenza o il domicilio; una volta ottenuta l’autorizzazione giudiziale del GT., il tutore potrà rappresentare il minore in tutti gli atti che peraltro non riguardano solo la successione ma anche nella gestione dei beni ed in ogni sua esigenza e dovranno rendicontare al giudice le loro decisioni. Tra gli atti che il tutore può esercitare per conto del minore vi è certamente quello di rinunciare o accettare l’eredità oppure di depositare la  dichiarazione di successione sempre per conto del minore

In caso di accettazione dell’eredità cosa accade?

In un’ottica di maggiore tutela nei confronti del minore, l’art. 471 c.c. prescrive che l’accettazione dell’eredità del minore deve essere fatta necessariamente con beneficio d’inventario, impedendo l’effetto della confusione tra il patrimonio dell’erede minorenne ed il patrimonio del defunto, con conseguente limitazione della sua responsabilità nei confronti di eventuali creditori del de cuius. Inoltre, qualora i genitori o altro legale rappresentante non abbiano redatto l’inventario nei termini prescritti, l’art. 489 c.c. prevede un’ulteriore tutela per il minore, vale a dire che non possa applicarsi la decadenza dal beneficio d’inventario prorogando per il medesimo la possibilità di redigerlo sino al compimento dei diciannove anni d’età.

Un interdetto o un soggetto incapace di intendere e volere può essere erede

Come nel caso dei minorenni anche le persone incapaci di intendere e volere possono diventare eredi; tuttavia per la nomina del rappresentante è necessario che sia formalizzato la nomina del tutore per il quale è necessario che sia appurata da parte del tribunale d competenza l’effettiva incapacità del soggetto di agire liberamente. Ovviamente tale procedura ha proprio l’obiettivo di dare il massimo delle garanzie possibili al soggetto “debole. La legge in questo caso prevede generalmente due procedure assai diversi per tempi, costi ed effetti:

  • Amministratore di sostegno;
  • l’interdizione

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