Lo Stato mette a disposizione un istituto giuridico denominato “Rappresentazione” attraverso la quale alcuni soggetti possono essere rappresentati da un terzo ma non per volontà espressa ed esplicita del rappresentato perchè in tal caso si parlerebbe di “procura”. Vediamo nello specifico la definizione:
la “rappresentazione” è quell’istituto giuridico che opera quando il soggetto chiamato all’eredità (“rappresentato”) non può o non vuole accettarla, secondo cui al posto del chiamato all’eredità, che si trovi nelle condizioni appena indicate, subentra il suo discendente (“rappresentante”) nel luogo e nel grado dell’ascendente (v. art. 467 c.c.), con la funzione di tutelare la stirpe familiare nell’acquisizione dei beni del defunto.