L’Enasarco è un fondo assistenzale e previdenziale obligatorio aggiuntivo rispetto all’INPS ed assistenziale e si alimenta con i versamenti degli agenti e delle imprese preponenti. La nostra agenzia è una delle poche che supporta le imprese e gli agenti nelle pratiche presso l’Enasarco e presso altri enti come il registro delle imprese o l’agenzia delle entrate
PRATICHE E SERVIZI PER CONTRATTI ENASARCO
COME FUNZIONA
OBBLIGO DI ISCRIZIONE AD ENASARCO
Sono chiamati ad iscriversi all’Enasarco tutti gli agenti di commercio sia che esercitano tale attività imprenditoriale come lavoratore autonomo, sia organizzato come impresa; ovviamente anche la proponente è chiamata ad iscriversi all’Enasarco e l’obbligo scatta entro 30 giorni dalla sottoscrizione del mandato di agenzia; invece i contributi sono versati su base trimestrale tramite dei MAV. Ai costi di cui sopra va aggiunta una quota, molto modesta, chiamata FIRR che è sostanzialmente il TFR dell’Agente e che va versato alla fine del mandato. La procedura di iscrizione non è complicata ma richiede come al solito tempo e pazienza e comunque non è in tempo reale, in quanto la domanda va esaminata dall’Enasarco che verifica che esistano le condizioni per l’iscrizione Non esistono altri obblighi se non quelli ovviamente di comunicare eventuali variazioni, di segnalare la chiusura del rapporto e dichiarare trimestralmente i compensi erogati ed ovviamente pagare i contributi; tale onere spetta alla preponente e non all’agente che invece è chiamato soltanto a controllare la correttezza dei versamenti e a comunicare eventuali variazioni anagrafiche. Qui di seguito è possibile scaricare un modello di contratto enasarco per agenti plurimandatari
TEMPI DI LAVORAZIONE
Qualora non esistano vincoli temporali, la pratica viene lavorata entro 5 giorni; al quale vanno aggiunte le tempistiche dell’Ente che in linea di massima sono piuttosto veloci (normalmente 2 settimane)
- Non c’è nessun requisito da rispettare per le imprese preponenti, tranne il fatto che non può nominare come agente se stesso; invece non ci sono problemi nel caso in cui la società Alfa (preponente) nomina come agente un proprio socio purché sia un socio solo di capitali e non lavoratore
- l’agente in forma individuale deve essere iscritto alla camera di commercio e deve iscriversi all’INPS; e per far questo l’agente deve disporre di alcuni requisiti professionali; l’agente qualora non sia ancora iscritto può richiedere questa prestazione al nostro ufficio che può verificare la presenza o meno dei requisiti e predisporre tutta la pratica per l’iscrizione al registro delle imprese.
- l’agente che invece intende operare sotto forma di società deve prestare i suoi i requisti alla società (di persone o di capitali) che naturalmente deve essere iscritta al registro delle imprese; in questo caso l’agente deve anche assumere la rappresentanza legale dell’impresa. L’iscrizione della società al registro delle imprese è onere del notaio che ha stipulato l’atto costitutivo; se invece la società è già costituita e l’agenzia entra in gioco successivamente questa procedura può essere fatta da noi, ovvero noi possiamo trasmettere al registro delle imprese la nomina del nuovo rappresentante legale-agente e la dichiarazione di inizio attività come agenzia; a patto che sullo statuto sia prevista nell’oggetto sociale tale attività. Altro particolare, mentre l’agente persona fisica può prestare i suoi requisiti a due diverse società di cui ha la rappresentanza legale, ovviamente non è possibile che questi sottoscriva un contratto di agenzia fra le due società di cui esso è rappresentante per evidente conflitto.
- L’agente non può essere un dipendente ovvero avere un lavoro subordinato di una altra società e non può esercitare l’attività di mediatore; ovvero questi status sono incompatibili con la figura dell’agente
Per le imprese preponenti l’agente è un normale fornitore il cui costo complessivo è facilmente calcolabile: provvigione in %, + eventuali rimborsi spese+ 50% dell’enasarco versata+ FIRR; essendo però un fornitore questo costo non è detraibile ai fini IRAP .
Per gli agenti che operano come ditta individualie o società di persona invece funziona in questo modo. Provvigioni – 11,5% come ritenuta di acconto- 50% dei contributi enasarco; in sostanza approssimatamente sulla provvigione al netto di iva maturata verrà fatta una decurtazione del 20%. Ovviamente tutto questo poi verrà rendicontato in fase di dichiarazione dei redditi. A questo va aggiunto l’INPS ( e solo in alcuni casi l’IRAP); a questo ovviamente vanno aggiunte le spese dal quale si ricava il reddito di impresa e di conseguenza le imoste sul reddito come qualsiasi altro imprenditore autonomo. Per quanto attiene le spese bisogna fare attenzione: se le fatture sono intestate all’agente, l’agente può anche fatturarle ma è come se fosse un ricavo e quindi soggetto alle medesime condizioni di cui sopra quindi contabilmente c’è un ricavo ed un costo; se invece la si vuole gestire come se fosse un rimborso, in questo caso la fattura deve essere intestata all’impresa preponente; in tal caso l’agente può emettere la fattura riportando la spesa esente da Iva ( ai sensi dell’art 15). Per quanto concerne l’IVA essendo una semplice partita di giro come si dice non incide sul’aspetto fiscale; tuttavia va considerato che per l’agente alcune spese e la relativa iva non sono detrabili al 100%, ad esempio le spese per l’auto ed il carburante sono detraibili al 80% ed è già una bella differenza in quanto per la maggioranza delle imprese la detrabilità è solo del 20%
L’agente dovrà pagare separatamente l’INPS, più o meno il 25% del reddito (ovvero delle provvigioni meno le spese detraibili); il versamento va fatto trimestralmente sul base minimale (circa € 1.000,00 ogni tre mesi) e poi in fase di dichiarazione dei redditi il commercialista calcolerà l’eventual differenza da versare. Nel caso di agente che opera come ditta individuale o come società di persona, questo si deve iscrivere alla gestione Inps degli artigiani e commercianti e matura (ad oggi) il diritto alla pensione dopo vent’anni di contributi (purchè raggiunga l’età minima anagrafica). Nel caso della società siccome l’agente assume anche la carica di rappresentante legale /amministratore nei fatti può vedersi riconosciuto un compenso per questo ruolo; tale compenso può essere inquadrato nella gestione separata dell’iNPS e così il AGENTE versa un contributo previdenziale all’INPS nella cassa commercianti-un contribuito INPS alla gestione separata; un contributo all’enasarco come agente. Il fondo previdenziale è destinato solo agli agenti organizzati come ditta individuale o società di persone; invece per le imprese di capitali (Srl, Spa, etc )il fondo opera solo a livello assistenziale ( borse studio figli, mutui agevolati, assicurazione sanitarie, vacanze studio, corsi di formazione, ecc) ed è per questo che le aliquote contributive sono alquanto diverse. La aliquote sono aggiornate ogni anno e nel 2020 l’aliquota complessiva per gli agenti in forma individuale o con società di persone è del 17,00%, mentre per le società di capitali è del 4%; nel primo caso l’onere è ripartito al 50% tra mandanti ed agente, nel secondo caso invece è per i 3/4 a carico della mandante e di 1/4 a carico dell’agenzia. Ulteriore differenza è data dagli agenti con plurimandato o monomandato; in questo caso l’aliquota contributa è la stessa ma cambia il massimale; nel senso che il massimale per il plurimandato è notevolmente più basso di quello del monomandato
La differenza è nel fatto che il monomandato prevede che l’agente possa sottoscrivere unsolo un contratto di agenzia invece il plurimandato prevede la possiblità per l’agente di avere più di un mandati anche nella stessa zona; siccome la legge non impone all’agente nel caso di plurimandato il patto di non concorrenza; di fatto quasi tutti i contratti di plurimandato prevedono che l’agente nella zona affidatagli non può avere altri contratti con imprese concorrenti.